LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1299
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo Aggiuntivo-art. 1
Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo. (Stoccolma, 7 dicembre 1965). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Svezia, firmata a Stoccolma il 20 dicembre 1956 intesa ad evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo a tale convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore Benedetto Capomazza di Campolattaro Sua Maesta' il Re di Svezia: il Ministro degli affari esteri, S. E. Torsten Nilsson i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il paragrafo 1° comma primo dell'art. 2 della Convenzione del 20 dicembre 1956 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "La presente Convenzione determina i criteri applicabili alle seguenti imposte: A) Per quanto concerne l'Italia: 1. l'imposta sui redditi dei fabbricati, 2. l'imposta sui redditi dei terreni, 3. l'imposta sui redditi agrari, 4. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 5. l'imposta complementare progressiva sul reddito, 6. l'imposta sulle societa', 7. l'imposta sulle obbligazioni, 8. la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa', 9. le imposte sul reddito, in favore delle Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio. B) Per quanto concerne la Svezia: 1. l'imposta statale sui redditi (den statliga inkomstskatten), 2. l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongsskatten), 3. l'imposta sui redditi non distribuiti (ersaettningsskatten), 4. l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten), 5. l'imposta sull'equipaggio delle navi (sjoemansskatten), 6. l'imposta statale sul patrimonio (den statliga foermoegenhetsskatten), 7. l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten), 8. le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifterna foer saerskilda foermaner och raettigheter)".
Accordo Aggiuntivo-art. 2
Articolo 2 L'articolo 8 della Convenzione del 20 dicembre 1956 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "1° I dividendi pagati da una societa' che e' domiciliata in uno dei due Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in quest'altro Stato. 2° Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la societa' che corrisponde i dividendi e' domiciliata, e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' determinata non puo' eccedere: a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi stessi e' una societa' (con esclusione delle societa' di persone) che dispone direttamente di almeno il 51 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi; b) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' d'applicazione di detta limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono pagati. 3° Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote di miniere, quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la societa' distributrice ha il suo domicilio fiscale. 4° Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la societa' che paga i dividendi e' domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5. 5° Al fine di evitare la doppia imposizione per quanto riguarda i dividendi, lo Stato dove il beneficiario e' domiciliato imputera' all'imposta afferente a tali dividendi un ammontare uguale all'imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dal presente articolo. Tuttavia: A) in Italia, l'imputazione verra' effettuata soltanto nel caso in cui questi dividendi fossero assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile; B) in Svezia, i dividendi attribuiti da una societa' che ha il suo domicilio fiscale in Italia, ad una societa' che ha il suo domicilio fiscale in Svezia, sono esonerati dalle imposte svedesi nella misura e nelle condizioni in cui un tale esonero e' compatibile con la legislazione svedese considerando l'una o l'altra societa' come aventi il loro domicilio fiscale in Svezia".
Accordo Aggiuntivo-art. 3
Articolo 3 L'articolo 17 della Convenzione del 20 dicembre 1956 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, uno Stato contraente non puo' comprendere nella base imponibile delle imposte considerate all'articolo 2 i redditi od il patrimonio la cui tassazione e' riservata all'altro Stato contraente per effetto della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta, afferente ai redditi ed al patrimonio la cui tassazione gli e' attribuita, applicando l'aliquota corrispondente all'ammontare complessivo dei redditi o del patrimonio imponibili secondo la propria legislazione".
Accordo Aggiuntivo-art. 4
Articolo 4 Il presente Accordo che fara' parte integrante della Convenzione del 20 dicembre 1956 sara' soggetto a ratifica, e lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma nel piu' breve tempo possibile. Esso entrera' in vigore dalla data di tale scambio e le sue disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal primo gennaio 1963. In fede di che i suddetti plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 7 dicembre 1965. Per il Regno di Svezia TORSTEN NILSSON Per la Repubblica italiana B. CAPOMAZZA di CAMPOLATTARO
Accordo Aggiuntivo-Protocollo
PROTOCOLLO Al momento di procedere alla firma del presente Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 dicembre 1956 tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i suddetti plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Ai fini della citata convenzione, il termine "societa'" designa gli enti con personalita' giuridica o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale. Fatto a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 7 dicembre 1965. Per il Regno di Svezia TORSTEN NILSSON Per la Repubblica italiana B. CAPOMAZZA di CAMPOLATTARO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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