LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1301
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo si applicano anche agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge del 31 marzo 1955, n. 240. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE
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