LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1305
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 4 del Protocollo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Protocole
Protocole modifiant l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce par l'insertion d'une Partie IV relative au commerce et au developpement. Parte di provvedimento in formato grafico
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