DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1967, n. 1311
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Pavia rispettivamente in data 1° e 24 giugno 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Malattie infettive" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione - modificata dall'atto aggiuntivo - non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 132. - GRECO
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 1
Repertorio n. 280/E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di malattie infettive presso la facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentosessantasette, addi' uno giugno in Pavia, presso il Rettorato dell'Universita' degli studi; premesso che il consiglio di amministrazione dell'Ospedale San Matteo di Pavia, anche in relazione alle istruzioni e raccomandazioni impartite dai competenti superiori organi ministeriali per quel che riguarda il ricovero e la cura degli ammalati infettivi, nell'intento di risolvere il problema della migliore assistenza degli ammalati stessi, problema che comunque va inquadrato e risolto tenendo conto del carattere e della configurazione dell'ospedale predetto, interamente clinicizzato, ha offerto all'Universita' di Pavia di convenzionare mediante proprio finanziamento un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Malattie infettive"; che i competenti organi universitari hanno preventivamente valutato l'offerta richiedendo che venisse affermato e convenuto, nell'intento di salvaguardare la competenza propria della clinica pediatrica, che gli ammalati da accogliere e curare presso il reparto di "Malattie infettive" dovranno comunque essere quelli in eta' superiore ai 12 anni; che l'Ospedale S. Matteo ha prontamente accettato questa condizione sulla quale si e' dichiarato pienamente d'accordo come risulta da apposito carteggio intercorso fra le parti contraenti; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze dei giorni 16 febbraio, 23 febbraio e 30 maggio 1967 hanno unanimemente accettato l'offerta di addivenire alla stipulazione della presente convenzione intesa ad istituire un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Malattie infettive", insegnamento previsto nello statuto della Universita' di Pavia nel novero dei complementari; che per accogliere detto nuovo posto di professore di ruolo gia' esiste e funziona presso l'Ospedale S. Matteo un reparto autonomo, di recente costruzione, perfettamente attrezzato e dotato di adeguata apparecchiatura scientifica e terapeutica, per provvedere alla degenza e alla cura di ammalati colpiti da malattie infettive; tutto cio' premesso Avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' di Pavia, con decreto rettorale 16 novembre 1952, senza intervento di testi avendovi le parti rinunciato col mio consenso, sono comparsi i signori: da una parte il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 16 febbraio, 23 febbraio e 30 maggio 1967, deliberazioni tutte allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegati 1, 2 e 3); e dall'altra l'avv. Giuseppe Burtulla, nato a Voghera il 12 maggio 1923 e il dott Ernesto Brusotti, nato a Rosasco il 29 giugno 1907, nelle loro qualita', rispettivamente, di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia e di direttore generale dello stesso, autorizzati alla stipula del presente atto, in nome e per conto del detto ente, in virtu' di delibera del consiglio di amministrazione ospedaliero in data 14 dicembre 1966, n. 6773/66, delibera approvata dal comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica in data 23 marzo 1967, n. 379 (allegato 4), persone tutte a me note e conosciute, della cui piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono certo. Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato ricevuto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Ospedale policlinico S. Matteo, nel seguito del presente atto indicato per brevita' "Ospedale", affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia venga attuato l'insegnamento di "Malattie infettive" si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (lire unmilione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ospedale si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'ospedale si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Malattie infettive". L'Universita' di Pavia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di malattie infettive, e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 6
Art. 6. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, salvo diversi accordi tra l'Ospedale e l'Universita'.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa, e' redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sette facciate e numero ventiquattro righe. Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate, nel numero di quattro. Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volonta', ed in prova di cio' qui di seguito si sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante. F.to Mario ROLLA Giuseppe BURTULLA Ernesto BRUSOTTI Umberto MARCHI, ufficiale rogante Registrato a Pavia il 3 giugno 1967, al n. 1411, vol. 232, esatte lire: esente nell'interesse dello Stato. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Pavia-Atto Aggiuntivo
Repertorio n. 282/E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Malattie infettive". REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentosessantasette, addi' ventiquattro del mese di giugno in Pavia, presso il Rettorato dell'Universita', strada Nuova, 65; premesso che in data 1 giugno 1967 e' stata stipulata fra questa Universita' e l'amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia una convenzione istitutiva di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Malattie infettive"; che in detta convenzione figura l'art. 6 che suona: "Qualora dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, salvo diversi accordi tra l'Ospedale e l'Universita'"; che a giudizio del Ministero della pubblica istruzione detto articolo e' da sopprimere essendo nella sua formulazione in contrasto con il precedente art. 5 che prevede in anni venti la durata della convenzione; che preso atto del rilievo ministeriale, la facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita', nelle rispettive adunanze dei giorni 12, 16 e 17 giugno 1967 hanno concordemente deliberato di sopprimere detto articolo; che per quanto riguarda l'Ospedale S. Matteo di Pavia i rappresentanti dello stesso fruiscono dei poteri piu' ampi per la stipulazione del presente atto aggiuntivo alla convenzione da essi sottoscritta, in quanto la deliberazione del consiglio ospedaliero in data 14 dicembre 1966, n. 6773/66 da' ad essi espresso mandato affinche' si provveda a tutto quanto possa comunque essere necessario per l'attuazione pratica del deliberato, con tutte le piu' ampie facolta' occorrenti, senza nessuna esclusione o limitazione di sorta, di modo che non si possa opporre indeterminatezza o insufficienza di poteri; tutto cio' premesso avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' di Pavia, con decreto rettoriale 16 novembre 1952, senza intervento di testi avendovi le parti rinunciato previo mio consenso, sono comparsi i signori: da una parte il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita', rispettivamente in data 12, 16 e 17 giugno 1967, deliberazioni tutte allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegati 1, 2 e 3); e dall'altra l'avv. Giuseppe Burtulla, nato a Voghera il 12 maggio 1923 e il dott. Ernesto Brusotti, nato a Rosasco il 29 giugno 1907, nelle loro qualita', rispettivamente, di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia e di direttore generale dello stesso, autorizzati alla stipula del presente atto in nome e per conto di detto ente in virtu' di delibera del consiglio di amministrazione ospedaliero in data 14 dicembre 1966, numero 6773/66, delibera approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 23 marzo 1967, n. 379, e che non viene qui allegata in quanto gia' inserta nel suo contesto integrale nella convenzione stipulata in data 1 giugno 1967, al n. 280/E di rep. di cui questo costituisce un vero atto aggiuntivo. Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato rispettivamente ricevuto convengono e stipulano quanto segue: L'articolo 6 (sei), riportato nelle premesse, della convenzione stipulata in data 1 giugno 1967, n. 280/ E di rep., registrata a Pavia il 3 giugno 1967, al n. 1511, vol. 232, e' soppresso. Conseguentemente il successivo articolo sette (7) dell'anzidetta convenzione assume il progressivo numero 6 (sei). Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' e soggetto ad approvazione legislativa, e' redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400, dei quali occupa numero quattro facciate e numero sette righe. Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate nel numero di tre. Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volonta', ed in prova di cio' qui di seguito si sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante. F.to Mario ROLLA, rettore Giuseppe BURTULLA Ernesto BRUSOTTI Umberto MARCHI, ufficiale rogante Registrato a Pavia il 24 giugno 1967, al n. 1634 Atti pubblici, vol. 232, esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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