LEGGE 28 dicembre 1967, n. 1320
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143. Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico degli stanziamenti di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1968. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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