DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1321
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 15-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento di attuazione previsto dall'art. 15-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590.
SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 122. - GRECO
Regolamento di attuazione previsto dalla L. 28 settembre 1966, n. 749-art. 1
Regolamento di attuazione previsto dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590. Art. 1. Per l'assegnazione degli alloggi costruiti nell'abitato di Agrigento a termini del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749, l'I.A.C.P. di Agrigento bandisce appositi concorsi secondo le modalita' contenute negli articoli 3, lettere a), b), e), d), e) e 6 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. I bandi relativi sono pubblicati tre mesi prima della ultimazione dei lavori, mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ente in un punto esposto al pubblico, nell'albo pretorio del comune e nelle vie principali del comune stesso, nonche' per mezzo di comunicazioni alla stampa locale. Nei bandi deve essere indicata la misura approssimativa del canone di fitto, con l'avviso che la misura definitiva sara' stabilita dopo l'ultimazione ed il collaudo degli alloggi. La commissione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, provvedera' all'assegnazione in base alle norme contenute nell'art. 4 (commi 3, lettere a), b), c) ed e) 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Sono esclusi dall'assegnazione i richiedenti i quali rimasti senza tetto a causa della frana, abbiano in seguito ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio costruito con i concorsi o con i contributi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715. Le stesse esclusioni sono stabilite per i richiedenti il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste nelle lettere b), c) ed e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 e nel comma precedente.
Regolamento di attuazione previsto dalla L. 28 settembre 1966, n. 749-art. 2
Art. 2. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata a favore di coloro che siano rimasti senza tetto a causa della frana nel seguente ordine di preferenza: 1) i richiedenti che alla data del bando abitino, col proprio nucleo familiare: a) in tende, baracche, stalle, centri di raccolta, dormitori pubblici; b) in soffitte, sottoscale, sotterranei, caserme, scuole od alloggi che siano da abbandonare a seguito di ordinanza di sgombero o che, in relazione alle vigenti norme tecniche di sicurezza o di quelle igienico-sanitarie, siano considerati inabitabili; 2) i richiedenti che, alla data del bando, coabitino in uno stesso alloggio con uno o piu' nuclei familiari ciascuno composto di almeno due unita'. Sara' titolo di preferenza la coabitazione in alloggi sovraffollati (oltre 2 persone a vano utile). 3) i richiedenti che abbiano la sede di lavoro in Agrigento e che abitino, alla data del bando, in localita' distante oltre due ore con i normali mezzi pubblici di trasporto; 4) i richiedenti che, alla data del bando, abitino in alloggi sovraffollati (oltre 2 persone a vano utile).
Regolamento di attuazione previsto dalla L. 28 settembre 1966, n. 749-art. 3
Art. 3. Per l'assegnazione dei locali da adibire ad attivita' commerciali ed artigiane, costruiti nell'abitato di Agrigento in base al [decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1966-07-30;590), convertito con modificazioni nella [legge 28 settembre 1966, n. 749](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-09-28;749), l'I.A.C.P. di Agrigento e' tenuto a bandire appositi concorsi entro il termine e con le modalita' indicati nel secondo comma del precedente art. 1. Nei bandi di concorso sono indicati il termine, non inferiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando, entro il quale debbono essere presentate le domande da parte degli interessati, i documenti attestanti l'attivita' svolta e la misura del canone provvisorio di fitto, con l'avvertenza che il canone definitivo sara' stabilito dopo la ultimazione ed il collaudo dei locali.
Regolamento di attuazione previsto dalla L. 28 settembre 1966, n. 749-art. 4
Art. 4. La commissione di cui all'art. 1, tenendo conto delle esigenze delle zone in cui sorgono i complessi edilizi, ripartisce i locali di cui all'art. 3 fra le varie attivita' secondo il seguente ordine: a) le imprese artigiane per la panificazione e per la produzione di altri generi alimentari; b) gli esercizi di vendita di generi alimentari; c) gli artigiani installatori e riparatori di impianti vari; d) i barbieri; e) i riparatori di calzature; f) i commercianti di abbigliamento e di altri generi necessari alla popolazione; g) gli artigiani nel settore dolciario e quelli del legno, del ferro e di altri metalli. I locali destinati a ciascun tipo di attivita' sono assegnati dalla commissione tenendo conto delle condizioni di bisogno delle imprese in relazione ai danni subiti. Per l'accertamento delle attivita' predette, la commissione prevista dall'art. 4 del citato [decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1966-07-30;590), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 settembre 1966, n. 749](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-09-28;749), puo' avvalersi dell'anagrafe delle ditte o dell'albo delle imprese artigiane esistenti presso l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presso la Camera di commercio per l'industria, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura, ai sensi della [legge 25 luglio 1956, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860). Il Ministro per i lavori pubblici MANCINI
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