DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1967, n. 1344
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 28 agosto 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Audiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 156. - GRECO
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 1
Repertorio n. 517 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Audiologia" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, addi' ventotto del mese di agosto in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me, dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nell'Universita' degli studi di Torino e funzionario delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto della amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, assistito dal dott. Luigi Lovera di Maria, nato a Torino il 6 giugno 1911, direttore di divisione residente in Torino, via XX settembre, 88, a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 13 luglio 1967 (che si allega sub. A); Nobile cav. dott. Timoteo, nato a S. Maria della Versa (Pavia) il 24 settembre 1915 e residente in Torino, via Napione, 51 nella sua qualita' di assessore delegato con atto notaio Ghiggia, rep. n. 75931, registrato a Torino il 28 ottobre 1966 al n. 21987 che, in copia autenticata si allega sub B, di cui si da' lettura, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale del 13 febbraio 1967 approvato dalla G.P.A. in data 7 marzo 1967 (che si allega sub. B); Oberto Tarena avv. Gianni, nato a Brosso Canavese il 9 settembre 1902 e residente in Ivrea, via Arduino n. 4 nella sua qualita' di presidente della giunta provinciale a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale di Torino in data 19 aprile 1967, approvata dalla G.P.A. in data 11 maggio 1967 (che si allega sub. C); Della Casa comm. rag. Filippo, nato a Torino il 28 novembre 1901 e residente in Torino, via Giacomo Medici n. 41, nella sua qualita' di consigliere anziano del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in sostituzione del presidente e del vice presidente, impediti, assistito dal dott. Carlo Zurletti, nato a Bernezzo il 9 novembre 1905 e residente in Torino, corso Re Umberto n. 65 nella sua qualita' di condirettore generale della Cassa di risparmio di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 1 febbraio 1967 (che si allega sub. D); De Dominicis avv. Salvatore, nato a Caramanico il 30 agosto 1902 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris, 111, nella sua qualita' di segretario del consiglio di amministrazione della Fiat a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della S.p.A. Fiat in data 20 giugno 1967 (che si allega sub. E). I suddetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, dalla cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale premettono quanto segue: 1) che con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 dell'8 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 16 maggio 1966, e' stato istituito nella facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino, l'insegnamento complementare di "Audiologia"; 2) che detto insegnamento viene attualmente ricoperto per incarico; 3) che l'"Audiologia" e' una nuova disciplina che negli ultimi tre decenni ha assunto una importanza sempre maggiore dal punto di vista scientifico, tecnico, semeiologico e sociale, prendendo la fisionomia di una materia con ampie basi scientifiche ed un corpo di dottrina suo proprio; tale fatto e' dimostrato dalla costituzione di numerose societa' scientifiche nazionali ed internazionali e da una serie di studi e di ricerche sulle metodiche per la prevenzione e la cura dei vari tipi di sordita', per il controllo sistematico della funzione uditiva nell'eta' prescolare e scolare, per la rieducazione dei sordastri e dei sordi e per la preparazione di personale tecnico qualificato per la pedo-audiologia; 4) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico, ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 28 luglio 1966, 7 giugno 1967 e 13 luglio 1967, hanno esaminata ed approvata ciascuna nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Audiologia"; 5) che la citta' di Torino con deliberazione in data 13 febbraio 1967, la provincia di Torino con deliberazione in data 19 aprile 1967, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazione in data 1 febbraio 1967 e la S.p.A. F.I.A.T. di Torino con deliberazione in data 20 giugno 1967, hanno assunto l'impegno di concorrere in quote uguali (corrispondenti ciascuna ad 1/4 del complessivo carico finanziario) al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Audiologia". Premesso quanto sopra che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Gli enti: citta' di Torino, provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino e la S.p.A. F.I.A.T. di Torino, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di "Audiologia" si impegnano a versare in quote uguali - corrispondenti ciascuna ad 1/4 del relativo carico finanziario - all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Torino in un'unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la citta' di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e la S.p.A. F.I.A.T. di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti precitati si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti, al titolare del posto di ruolo di "Audiologia". L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di "Audiologia" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di "Audiologia".
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Torino-art. 8
Art. 8. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e dell'[art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, numero 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E' richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su dieci facciate intere e parte della undecima di tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali. F.to in originale: Mario ALLARA Filippo DELLA CASA avv. Gianni Oberto TARENA Carlo ZURLETTI Salvatore DE DOMINICIS Timoteo NOBILE Luigi LOVERA di Maria Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 30 agosto 1967, n. 1696, vol. 40. Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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