DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1349

Type DPR
Publication 1967-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 7 giugno 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Etruscologia e archeologia italica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1968

Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 153. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 1

Rep. n. 1153 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Etruscologia e archeologia italica" presso la facolta' di lettere e filosofia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), oggi 7 (sette) del mese di giugno, alle ore 11,30, 7 giugno 1967 in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta in virtu' e ai sensi dell'art 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910, ed ivi residente, funzionario; Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1 novembre 1931, ed ivi residente, funzionario: si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizza con delibera dello stesso consiglio di amministrazione, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, nato a Brescia il 30 novembre 1908, e residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rappresentante del consorzio interprovinciale universitario, come risulta dalla delibera del consiglio di amministrazione del consorzio stesso in data 22 maggio 1967, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso: che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in lettere e filosofia, quello di etruscologia e archeologia italica; che l'insegnamento di tale materia vanta in Bologna una tradizione ormai secolare, rimontando al magistero di Edoardo Brizio, uno tra i fondatori di tale disciplina sul piano europeo; che il suddetto insegnamento e' strettamente vincolato alla particolare situazione archeologica della citta' e della provincia di Bologna, uno dei principali centri della civilta' etrusca, come dimostra il numeroso materiale archeologico tuttora conservato nel museo civico; che l'istituenda cattedra, come gia' la cattedra di archeologia, puo' disporre dei locali e del materiale del museo civico di Bologna e che pertanto e' fornita delle attrezzature necessaria al suo normale funzionamento; che il consiglio della facolta' di lettere e filosofia, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'universita', con deliberazioni rispettivamente in data 3 marzo 1967, 9 marzo 1967 e 11 marzo 1967 - allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere C), D) ed A) gia' citata - ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole alla istituzione del posto di ruolo di etruscologia e archeologia italica; che i consigli di amministrazione dell'universita' e del consorzio interprovinciale universitario, con deliberazioni rispettivamente in data 11 marzo 1967 e 22 maggio 1967 - gia' allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B) - hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza; mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentato e costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito - con il decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di etruscologia e archeologia italica, in aggiunta ai posti gia' assegnati dalla facolta' stessa.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 2

Art. 2. Il consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a), del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il consorzio interprovinciale universitario s'impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino a adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il consorzio interprovinciale universitario di Bologna predetto si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 4

Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dall'Ente finanziatore alla Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di etruscologia e archeologia italica. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita' - e versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 6

Art. 6. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la facolta' di lettere e filosofia puo' determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della facolta' stessa.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 7

Art. 7. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di etruscologia, e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, qualora non venga disdetta - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 8

Art. 8. La presente convenzione s'intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 7; b) qualora vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di lettere e filosofia-art. 9

Art. 9. La presente convenzione e' esente da tassa di registro ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94), perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla [legge 14 aprile 1957, n. 251 - decreto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251) Presidenza Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1959 - e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volonta' loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato ai contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 8 (otto) e due righe della nona. Felice BATTAGLIA Giuseppe Ignazio LUZZATTO Adriano FIORE, teste Giovanni RICCI, teste dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante Registrato a Bologna, addi' 19 giugno 1967. Atti pubblici n. 1490. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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