DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1967, n. 1350
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale e' stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale e' stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Ritenuta l'opportunita' di includere nella commissione un rappresentante della Regione Friuli e Venezia Giulia, che ha inoltrato richiesta in tal senso;
Ritenuto che, ai fini del coordinamento degli interventi statali di qualsiasi natura nel settore delle funivie, e' vantaggioso che ai lavori della commissione partecipino, quando gli argomenti lo richiedano, i rappresentanti dei Ministeri competenti per i suddetti interventi e quelli dei Ministeri del tesoro e dell'interno;
Ritenuto che, allo scopo di poter assicurare alla commissione la collaborazione di professori universitari particolarmente versati nelle discipline attinenti al settore funiviario, giova che possano esserne chiamati a far parte anche professori collocati a riposo;
Ritenuto che lo studio di alcuni particolari argomenti puo' essere affidato ad un limitato numero di membri della commissione particolarmente specializzati nel settore;
Ritenuta infine la necessita' di introdurre alcune variazioni circa la composizione della commissione, al fine di assicurarne una maggiore funzionalita';
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta:
Art. 1
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, e' sostituito dal seguente: "La commissione per le funicolari aeree e terrestri e' composta come segue: Presidente: Un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine. Membri: Dieci rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui: uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, con funzioni di vice presidente; cinque scelti tra i capi degli uffici della sede centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati ai trasporti con trazione a fune; quattro scelti tra i direttori degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, maggiormente dotati di impianti a fune. Un rappresentante del Ministero dell'interno; Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige; Un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia; Sei professori universitari, emeriti, ordinari, straordinari o collocati a riposo, scelti tra quelli delle seguenti materie: meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, macchine, trasporti, tecnologia, metallurgia, elettrotecnica, costruzioni delle macchine e materie affini. Quattro esperti. Ai lavori della commissione, quando siano in esame questioni che interessano le rispettive amministrazioni, sono chiamati a partecipare: Un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; Un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; Un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; Un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; Un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Segreteria: Tre funzionari delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui uno con funzioni di capo della segreteria. Il capo della segreteria e' membro a tutti gli effetti della commissione".
Art. 2
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, e' sostituito dal seguente: "La commissione ha facolta' di avvalersi, per l'espletamento del proprio compito, dell'opera di altri funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di liberi docenti o di professori universitari incaricati, di assistenti dei professori membri, di esperti designati rispettivamente dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FE.N.I.T.), dalla Associazione nazionale industria meccanica e affini (A.N.I.M.A.) e dall'Associazione siderurgica (A.S.S.I.D.E.R.) e di affidare ai medesimi determinati incarichi. Su invito del presidente, detti funzionari, liberi docenti o professori universitari incaricati, assistenti ed esperti possono anche assistere alle riunioni della commissione".
Art. 3
L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, e' sostituito dal seguente: "La commissione, in seduta speciale, con la convocazione anche dei membri di cui all'art. 1, su proposta del presidente, ha facolta' di costituire, nel suo seno, comitati composti da membri della commissione stessa, per l'esame di particolari materie. Il parere dei comitati non puo' sostituire il parere della commissione, quando questo sia previsto da disposizioni di legge. Su proposta del presidente della commissione possono essere invitati ad assistere alle riunioni della commissione o dei comitati di cui al precedente comma, limitatamente alla discussione di determinati argomenti, altri rappresentanti di amministrazioni statali, di Regioni e di altri enti territoriali, all'uopo designati dalle competenti autorita'".
SARAGAT SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 149. - GRECO
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