DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1369
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 1 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle disposizioni generali degli istituti scientifici annessi alle facolta' dell'Universita' di Parma.
Art. 2. - Nelle facolta' e nelle scuole di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio degli insegnamenti e secondo le possibilita' di locali e di personale. Scopo degli istituti e' di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.
Gli istituti possono suddividersi in laboratori (per le scienze sperimentali) e sezioni (per le altre discipline). Tale suddivisione proposta dai consigli di facolta' o scuole deve essere approvata dal consiglio di amministrazione, udito il senato accademico.
Gli istituti possono essere ordinati a seminari ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del "Regolamento generale universitario".
Art. 3. - Ogni istituto, comprendente piu' insegnamenti, ovvero costituito da piu' laboratori o sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazioni, ecc.) da servire in comune e un'altra parte da servire per i vari insegnamenti, laboratori o sezioni secondo la loro necessita'.
Art. 4. - Quando l'istituto comprende un solo insegnamento, il direttore dell'istituto medesimo e' di diritto il professore di ruolo o incaricato della materia.
Quando l'istituto comprende piu' insegnamenti, se di esso fanno parte uno o piu' professori di ruolo, viene nominato direttore uno dei professori medesimi, se fanno parte soltanto professori incaricati, potra' anche essere nominato direttore o il preside o altro professore di ruolo della facolta' o scuola.
I direttori degli istituti di cui al comma precedente vengono nominati dal rettore su designazione del consiglio della facolta' o scuola per un triennio accademico, se professori di ruolo, annualmente se professori incaricati e possono essere confermati.
I professori di ruolo che fanno parte dell'istituto ne costituiscono il comitato che e' presieduto dal direttore.
Alle adunanze del comitato intervengono con voto consultivo anche i professori incaricati che fanno parte dell'istituto.
Art. 5. - Nel caso previsto dal comma secondo dell'articolo precedente il comitato delibera in merito alla distribuzione dei mezzi di cui all'art. 3.
In caso di controversie decide inappellabilmente il rettore, sentito il preside di facolta' o scuola.
Art. 6. - Il comitato dell'istituto redige un verbale delle deliberazioni che sottopone al visto del rettore a fine di anno accademico e ogni volta che il rettore stesso lo richieda.
Art. 7. - Disposizioni analoghe, su proposta dei consigli di facolta' o scuola, possono eventualmente essere applicate anche a gruppi di insegnamenti fra loro non affini, in seguito a speciale deliberazione del consiglio di amministrazione, udito il senato accademico.
Dopo l'art. 21 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione degli istituti annessi alla facolta' di giurisprudenza.
Art. 22. - Alla facolta' di giurisprudenza sono annessi i seguenti istituti:
1) Istituto di diritto pubblico (insegnamenti: diritto amministrativo - diritto canonico - diritto costituzionale - diritto ecclesiastico - diritto internazionale - diritto minerario - organizzazione internazionale - storia dei trattati e politica internazionale).
2) Istituto di diritto penale (insegnamenti: antropologia criminale - diritto penale - diritto processuale penale - medicina legale e delle assicurazioni).
3) Istituto di economia e finanza (insegnamenti: diritto tributario - economia politica - scienza delle finanze e diritto finanziario - statistica).
4) Istituto di diritto privato e processuale civile (insegnamenti: diritto agrario - diritto civile - diritto commerciale - diritto industriale - diritto del lavoro - diritto della navigazione - diritto privato comparato istituzioni di diritto privato).
5) Istituto di diritto fallimentare (insegnamenti: diritto fallimentare).
6) Istituto di diritto romano (insegnamenti: diritto romano - esegesi delle fonti del diritto romano - istituzioni di diritto romano - storia del diritto romano).
7) Istituto di storia e filosofia del diritto (insegnamenti: diritto comune - esegesi delle fonti del diritto italiano - filosofia del diritto - storia del diritto italiano).
Art. 23. - Gli istituti e i seminari hanno per scopo l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura nelle varie discipline giuridiche.
I loro lavori consistono in esercitazioni, dispute e conversazioni scientifiche.
Art. 24. - I direttori dei seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del "Regolamento generale universitario" e dai regolamenti particolari che li riguardano e durano in carica due anni.
Il direttore e' assistito da un consiglio direttivo composto dei professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito del seminario.
Art. 25. - Il collegamento e il coordinamento degli istituti e dei seminari si effettuano per mezzo del consiglio dei direttori, che e' presieduto dal preside della facolta'.
Art. 26. - Sono ammessi a frequentare i singoli istituti e seminari gli studenti della facolta', nonche' gli studenti di altre facolta' e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore.
Possono da ogni istituto e seminario, qualora siano reperiti i fondi necessari fuori dalle normali dotazioni, aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, con norme da determinarsi dal consiglio direttivo.
Art. 27. - La facolta' di giurisprudenza ha una biblioteca generale, di cui al successivo art. 30 del presente statuto - ultimo comma - regolata da un regolamento deliberato dalla facolta'. Nel regolamento sono comprese le norme opportune ad evitare che, ad eccezione delle opere di pochissimo costo e consultazione quotidiana, siano acquistati gli stessi libri da piu' di un istituto.
Il funzionamento dei servizi di prestito, di acquisto libri dei singoli istituti e la gestione patrimoniale dei medesimi, avra' luogo con le stesse modalita' prescritto per la biblioteca generale di cui al successivo art. 30.
Ogni istituto deve predisporre un proprio regolamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di facolta'.
Art. 30 (gia' 18). - E' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Annessa all'istituto e' la biblioteca generale che serve da integrazione a quelle dei vari istituti di cui ai precedenti articoli".
Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio.
Art. 34. - Alla facolta' di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti:
1) Istituto di ricerche aziendali (insegnamenti: ragioneria generale e applicata ed economia e finanza delle imprese di assicurazione).
2) Istituto di tecnica industriale e delle ricerche di mercato (insegnamenti: tecnica industriale e commerciale - tecnica delle ricerche di mercato e organizzazione aziendale).
3) Istituto di tecnica del credito (insegnamenti: tecnica bancaria e professionale - tecnica del commercio internazionale).
4) Istituto di scienze economiche (insegnamenti: economia politica - politica economica e finanziaria e scienza delle finanze).
5) Istituto di storia economica e sociale "Gino Luzzatto" (insegnamenti: storia economica - storia delle dottrine economiche).
6) Istituto di geografia economica (insegnamenti: geografia economica ed economia dei trasporti).
7) Istituto di materie giuridiche (per tutte le materie giuridiche della facolta).
8) Istituto di ricerche economico-agrarie (insegnamenti: economia e politica agraria - tecnica commerciale dei prodotti agricoli ed economia montana e forestale).
9) Istituto di matematica (insegnamenti: matematica generale e matematica finanziaria).
10) Istituto di statistica (insegnamenti: statistica - statistica economica - demografia e contabilita' nazionale).
11) Centro meccanografico.
12) Laboratorio di lingue estere.
13) Centro di ricerche tecnologiche e merceologiche.
Art. 35. - La facolta' ha una biblioteca comune per tutti gli insegnamenti riservata ai docenti e agli studenti dell'Universita' di Parma secondo le norme fissate dalla facolta'.
La biblioteca comune ha un direttore nominato ogni due anni dal rettore su proposta della facolta' fra i professori di ruolo e fuori ruolo.
Il direttore sovraintende alla biblioteca e la amministra a nome e per delega della facolta', secondo le norme da questa fissate.
Alla biblioteca e' assegnata una sede, una dotazione dell'universita', contributi dello Stato e degli studenti.
Dopo l'art. 51 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi si e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti annessi alla facolta' di magistero.
Art. 52. - Alla facolta' di magistero sono annessi i seguenti istituti:
1) Istituto di filologia moderna;
2) Istituto di lingua e letteratura latina;
3) Istituto di lingue e letterature straniere;
4) Istituto di storia;
5) Istituto di scienze geografiche;
6) Istituto di pedagogia;
7) Istituto di filosofia;
8) Istituto di storia dell'arte;
9) Istituto di psicologia;
10) Istituto di paleografia e diplomatica.
La facolta' ha una biblioteca comune per tutti gli insegnamenti, riservata ai docenti e agli studenti dell'Universita' di Parma, secondo le norme fissate dalla facolta'.
La biblioteca comune ha un direttore nominato ogni due anni dal rettore su proposta della facolta' fra i professori di ruolo e fuori ruolo.
Il direttore sovraintende alla biblioteca e l'amministra a nome e per delega della facolta', secondo le norme da questa fissate.
Alla biblioteca e' assegnata una sede, una dotazione dell'universita', contributi dello Stato e degli studenti.
Dopo l'art. 61 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 62. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti:
1) Istituto di anatomia umana normale per l'insegnamento della anatomia umana normale.
2) Istituto di fisiologia umana per l'insegnamento della fisiologia umana.
3) Istituto di patologia generale per l'insegnamento della patologia generale.
4) Istituto di farmacologia per l'insegnamento di farmacologia e farmacoterapia.
5) Istituto di anatomia e istologia patologica per l'insegnamento dell'anatomia e istologia patologica.
6) Istituto di igiene per l'insegnamento di igiene.
7) Istituto di medicina legale e delle assicurazioni per l'insegnamento della medicina legale e assicurazioni.
8) Istituto di patologia medica e metodologia clinica per l'insegnamento di patologia medica e metodologia clinica.
9) Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica per l'insegnamento di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
10) Istituto di clinica medica generale e terapia medica per insegnamento di clinica medica generale e terapia medica.
11) Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 1° per l'insegnamento di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
12) Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 2° per l'insegnamento di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
13) Istituto di clinica ostetrica e ginecologica per l'insegnamento di clinica ostetrica e ginecologica.
14) Istituto di clinica oculistica per l'insegnamento di clinica oculistica.
15) Istituto di clinica dermosifilopatica per l'insegnamento di clinica dermosifilopatica.
16) Istituto di clinica pediatrica per l'insegnamento di clinica pediatrica.
17) Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali per l'insegnamento di clinica delle malattie nervose e mentali.
18) Istituto di clinica otorinolaringoiatrica per l'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica.
19) Istituto di clinica odontoiatrica per l'insegnamento di clinica odontoiatrica.
20) Istituto di clinica ortopedica e traumatologica per l'insegnamento di clinica ortopedica e traumatologica.
21) Istituto di radiologia per l'insegnamento di radiologia.
22) Istituto di clinica fisiologica per l'insegnamento di clinica tisiologica.
23) Istituto di chimica biologica per l'insegnamento di chimica biologica.
24) Istituto di semeiotica medica per l'insegnamento di semeiotica medica.
25) Istituto di microbiologia per l'insegnamento di microbiologia.
26) Istituto di puericultura per l'insegnamento di puericultura.
27) Istituto di istologia ed embriologia generale per l'insegnamento dell'istologia ed embriologia generale.
Art. 63. - La facolta' ha una biblioteca comune per tutti gli insegnamenti, riservata ai docenti e agli studenti dell'Universita' di Parma, secondo le norme fissate dalla facolta'.
La biblioteca comune ha un direttore, nominato ogni due anni dal rettore su proposta della facolta' fra i professori di ruolo e fuori ruolo.
Il direttore sovraintende alla biblioteca e l'amministra a nome e per delega della facolta', secondo le norme da questa fissate.
Alla biblioteca e' assegnata una sede, una dotazione sui fondi dell'universita', contributi studenteschi e statali.
Nell'ambito della facolta' funziona inoltre e secondo le norme da essa fissate il seguente Centro di carattere generale: Centro di medicina nucleare.
Dopo l'art. 67 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 68. - Alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti:
1) Istituto di architettura e disegno;
2) Istituto di chimica generale ed inorganica;
3) Istituto di chimica fisica;
4) Istituto di chimica organica;
5) Istituto di fisiologia generale;
6) Istituto di genetica;
7) Istituto di geologia, paleontologia e geografia;
8) Istituto di mineralogia;
9) Istituto di petrografia e giacimenti minerari;
10) Istituto di strutturistica chimica;
11) Istituto di zoologia;
12) Istituto ed orto botanico;
13) Istituto ed osservatorio meteorologico;
14) Istituto policattedra di matematica;
15) Istituto policattedra di fisica.
Dopo l'art. 114 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti annessi alla facolta' di farmacia.
Art. 115. - Alla facolta' di farmacia e' annesso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.
Dopo l'art. 120 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli istituti annessi alla facolta' di medicina veterinaria.
Art. 121. - Alla facolta' di medicina veterinaria sono annessi i seguenti istituti:
1) Istituto di biochimica;
2) Istituto di anatomia normale degli animali domestici;
3) Istituto di microbiologia;
4) Istituto di ginecologia ed ostetricia veterinaria;
5) Istituto di malattie infettive;
6) Istituto di anatomia patologica veterinaria;
7) Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale;
8) Istituto di zootecnica;
9) Istituto di clinica medica veterinaria;
10) Istituto di clinica chirurgica veterinaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1967
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