DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. 1375
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, con il quale sono stati stabiliti le materie e i gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonche' le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento; Considerata l'opportunita' di modificare ed integrare il suddetto decreto presidenziale in relazione alle caratteristiche particolari delle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, con il quale sono stati stabiliti gli orari, le prove d'esame ed i programmi d'insegnamento nelle suddette scuole medie in lingua slovena; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, concernente modifiche al precitato decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099; Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro, nella quale, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, sono indicate le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento; sono stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e sono fissati gli obblighi di orario dei docenti.
SARAGAT MORO - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 14. - GRECO
Allegato
A) Tabella organica della scuola media con lingua d'insegnamento slovena. Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento - Condizioni per l'istituzione delle cattedre - Obblighi di orario dei docenti. Parte di provvedimento in formato grafico B) Condizioni per la determinazione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario. 10. Un posto di segretario per ogni scuola. 11. Nelle scuole con una popolazione scolastica superiore a 300, 600, 1000 alunni, si istituiscono, rispettivamente, uno, due, tre posti di applicato. Nelle scuole con piu' di 1000 alunni si assegna un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni. 12. Nelle scuole aventi fino a 5 classi si istituiscono un posto di bidello capo ed uno di bidello. Per ogni successivo gruppo di 4 classi, a partire dalla prima classe di ciascun gruppo, si istituisce un altro posto di bidello. Il Ministro per il tesoro Il Ministro per la pubblica istruzione COLOMBO GUI
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