DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1377
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 12 luglio 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Architettura e composizione architettonica" presso la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino.
Art. 3
I contributi annui a carico del comune di Torino, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
Il Politecnico di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 5. - GRECO
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Politecnico di Torino-art. 1
Repertorio n. 136 POLITECNICO DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Architettura e composizione architettonica" presso la facolta' di Ingegneria del Politecnico di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, addi' 12 (dodici) del mese di luglio, in una sala del palazzo comunale di Torino, innanzi a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, direttore amministrativo del Politecnico di Torino, delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959 a redigere gli atti e I contratti per conto del Politecnico medesimo, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominate di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Antonio Capetti, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante del Politecnico di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da deliberazione del consiglio di amministrazione del Politecnico stesso in data 13 marzo 1967 (allegato A); prof. Giuseppe Grosso, nato a Torino il 24 luglio 1906, nella sua qualita' di sindaco e legale rappresentante del comune di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da deliberazioni del consiglio comunale di Torino in date 5 dicembre 1966 e 6 marzo 1967 (allegati B e C); Premesso: a) che il consiglio comunale di Torino, al fine di assicurare, con carattere di continuita', l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica dell'istituto di architettura tecnica del Politecnico di Torino, con particolare riguardo al campo che ha gia' realizzato nell'ultimo quinquennio un interessante ed originale studio intitolato "Forma urbana ed architettura nella Torino barocca", cui seguiranno, sempre su Torino, altre importanti ricerche, in considerazione dell'interesse che riveste per la citta' la continuita' e l'incremento delle documentazioni sul centro storico cittadino, ha deliberato di far luogo presso il Politecnico alla istituzione di un posto di assistente convenzionato da assegnare alla cattedra di architettura e composizione architettonica, assumendone il finanziamento (allegati B e C); b) che il consiglio della facolta' di ingegneria (allegato D), il senato accademico (allegato E) e il consiglio di amministrazione (allegato A) del Politecnico di Torino hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di architettura e composizione architettonica e di autorizzare il rettore del Politecnico alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso I suddetti signori, della cui identita' personale e capacita' giuridica sono personalmente certo, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Il comune di Torino affinche' alla cattedra di architettura e composizione architettonica della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino, venga assegnato un assistente ordinario si impegna a versare al Politecnico medesimo i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Politecnico di Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati al Politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Politecnico di Torino-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il comune di Torino si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il comune di Torino si impegna altresi' di adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Politecnico di Torino-art. 4
Art. 4. Il Politecnico di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di architettura e composizione architettonica. Il Politecnico di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Politecnico di Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Politecnico di Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Politecnico di Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse del Politecnico di Torino, e' esente da tassa di registro, ai termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa diventera' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ricevo questo atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto alle parti contraenti, le quali, a mia interpellanza lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e a quella degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. L'atto consta di due fogli su sette pagine intere e parte dell'ottava. Prof. Giuseppe GROSSO - Prof. Antonio CAPETTI Dott. Eugenio DALL'ARMI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 19 luglio 1967, n. 1362, vol. 40 Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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