DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. 1391

Type DPR
Publication 1967-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 4047/4840 del 10 gennaio 1966, con la quale il medico provinciale di Campobasso chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di San Giuliano di Puglia, contenuta nel regio decreto 25 agosto 1902, n. 391; per i comuni di Montaquila e Pozzilli contenute nel regio decreto 18 giugno 1903, n. 324; per i comuni di Colletorto, Limosano, Pietracatella e Tufara contenute nel regio decreto 2 aprile 1905, n. 163; per i comuni di Castellino del Biferno, Lucito, Lupara, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata, Roccavivara, San Felice del Molise e Trivento, contenute nel regio decreto 8 giugno 1905, n. 425; per il comune di Forli' del Sannio contenuta nel regio decreto 29 giugno 1905, n. 446; per il comune di Montorio nei Frentani contenuta nel regio decreto 6 dicembre 1906, n. 667;

Considerato che con la stessa nota viene proposta una nuova delimitazione delle zone ad endemia malarica per i comuni di Campomarino, Guglionesi, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi, Sesto Campano, Venafro, Gambatesa, Larino, Macchiavalfortore, Sant'Elia a Pianisi, Montenero di Bisaccia, Monteroduni e Tennoli gia' dichiarati malarici con i citati regi decreti 25 agosto 1902, n. 391; 18 giugno 1903, n. 324; 2 aprile 1905, n. 163, 8 giugno 1905, n. 425; 29 giugno 1905, n. 446, e dal nostro precedente decreto 11 marzo 1953, n. 504;

Visti i sopracitati decreti;

Sentito il parere espresso dal Consiglio provinciale di Sanita' di Campobasso in data 24 settembre 1964;

Ritenuta la opportunita' di meglio delimitare le zone malariche dei comuni della provincia di Campobasso che ancora manifestano fenomeni di anofelismo;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita'; Decreta:

Art. 1

Sono revocate le dichiarazioni di zona ad endemia malarica per i seguenti comuni della provincia di Campobasso: Castellino del Biferno, Colletorto, Forli' del Sannio, Limosano, Lucito, Lupara, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Pietracatella, Pozzilli, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Trivento e Tufara.

Art. 2

Sono dichiarate zone ad endemia malarica i territori dei seguenti comuni della detta provincia, come appresso specificati: per i comuni di Guglionesi, Macchiavalfortore, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis ed Ururi: gli interi territori comunali con esclusione dei centri abitati capoluoghi; per il comune di Campomarino: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e di una fascia costiera di tre chilometri di profondita', delimitata dal fiume Biferno e dal Vallone delle Canne, ivi compresa la contrada "Marinelle"; per il comune di Gambatesa: i territori attraversati dal fiume Fortore e dai torrenti Tappino e Fezzano, per una profondita' di due chilometri dalle relative sponde; per il comune di Larino: la parte di territorio denominato "Piane di Larino" attraversata dal fiume Biferno; per il comune di Montenero di Bisaccia: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e dell'intera fascia costiera per una profondita' di seicento metri dalla riva del mare; per il comune di Monteroduni: la sola contrada "Campo le Fontane"; per il comune di Petacciato: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della intera fascia costiera delimitata in profondita' dalla strada statale n. 16; per il comune di Santa Croce di Magliano: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Tona per una profondita' di due chilometri dalle rispettive sponde; per il comune di Sant'Elia a Pianisi: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Cigno per una profondita' di due chilometri dalle rispettive sponde; per il comune di Sesto Campano: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della frazione Roccapipirozzi Alta; per il comune di Tennoli: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera fascia costiera delimitata in profondita' dalla statale n. 16, dal confine con il comune di Petacciato all'incrocio con la strada provinciale per San Giacomo degli Schiavoni e, per eguale distanza dal mare, da detto punto d'incrocio fino al confine con il comune di Campomarino; per il comune di Venafro: il territorio compreso tra il fiume Volturno e la strada statale Venafrana, con esclusione del centro abitato capoluogo.

SARAGAT MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 38. - GRECO

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