DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1401
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 56, 57 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile: a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto; b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento della autorita' amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile. Dalla data del 1 gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.
Art. 2
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le intendenze di finanza operanti nella Regione, ognuna per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Presidente della giunta regionale ed al Ministero delle finanze, per le eventuali osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo precedente. Per ciascuno dei beni indicati alla lettera b) dell'articolo precedente, lo stato di consistenza sara' trasmesso entro un mese dall'accertamento previsto alla stessa lettera b). Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 3
Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza i beni in essi descritti sono dagli uffici tecnici erariali consegnati ai delegati della Regione, con l'intervento dei rappresentanti delle competenti intendenze di finanza. I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione, a favore della Regione, dei beni ad essa consegnati. Gli adempimenti, di cui al precedente comma, saranno eseguiti su istanza del Presidente della giunta regionale.
Art. 4
Il trasferimento alla Regione dei beni, di cui allo art. 1, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze ed i loro arredi. I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.
Art. 5
Tutti gli atti, contratti, formalita' e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
SARAGAT MORO - PRETI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 27. - GRECO
Allegato
Elenco dei beni immobili patrimoniali disponibili dello Stato trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.