DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1967, n. 1411
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, vistato dai Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile.
SARAGAT MORO - SCALFARO - BOSCO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 29. - GRECO
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 1
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria Art. 1. La gente dell'aula comprende le persone che prestano una attivita' professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche, inquadrate nelle rispettive categorie a norma degli articoli seguenti.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 2
Art. 2. Il personale di volo della prima categoria addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili, ai sensi dello [art. 732, n. 1 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art732-num1), comprende: 1) i comandanti superiori; 2) i primi comandanti; 3) i comandanti; 4) gli ufficiali di rotta di prima classe; 5) gli ufficiali di rotta di seconda classe; 6) i piloti di prima classe; 7) i piloti di seconda classe; 8) i piloti collaudatori; 9) i piloti istruttori. Il personale di volo della seconda e della terza categoria addetto agli apparati radioelettrici, gli apparati motori e agli altri meccanismi di bordo, ai sensi dell'[art. 732, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art732-num2) e [n. 3, del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art732-num3), comprende: 1) i radioelettricisti di bordo; 2) i motoristi di bordo; 3) qualunque altra persona addetta, a bordo, a strumenti o meccanismi destinati alla condotta dell'aeromobile; 4) le persone addette, su aeromobili da lavoro aereo, alla manovra di apparati inerenti all'impiego industriale di tali aeromobili. Il personale della quarta categoria addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'[art. 732, n. 4 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art732-num4) comprende tutto il personale di bordo non indicato nei precedenti commi del presente articolo.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 3
Art. 3. L'Ente nazionale della gente dell'aria di cui all'[art. 736 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art736) attende all'iscrizione della gente dell'aria negli albi e nel registro, in conformita' delle disposizioni degli articoli seguenti. L'ente e dotato di personalita' giuridica pubblica ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Sono organi dell'ente: il presidente; il consiglio direttivo; il collegio dei revisori dei conti. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovraintende alla sua attivita', convoca e presiede il consiglio direttivo.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 4
Art. 4. ((Il consiglio direttivo e' costituito da: a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti; b) due membri designati da Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile; c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione; d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale piu' rappresentative. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente)).
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 5
Art. 5. Il consiglio direttivo: 1) provvede all'amministrazione dell'ente; 2) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni; 3) approva il conto consuntivo; 4) nomina il segretario dell'ente, il cui rapporto di impiego e' disciplinato dal regolamento previsto al Successivo punto 6); 5) determina l'ammontare del contributo annuo per le spese di funzionamento dell'ente, da corrispondere da parte degli iscritti con le modalita' previste dal regolamento interno di cui al successivo art. 8; 6) delibera il regolamento organico diretto a stabilire la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ente, compreso il segretario da sottoporre alla approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello del tesoro; 7) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente regolamento e da speciali disposizioni. Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi sono inviate entro quindici giorni dalla loro adozione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai fini della approvazione di concerto con il Ministero del tesoro.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 6
Art. 6. Il segretario dell'ente nazionale della gente dell'aria cura: 1) la tenuta degli albi e del registro della gente dell'aria e il rilascio dei relativi libretti e certificati; 2) l'istruttoria delle domande di iscrizione e la esecuzione delle iscrizioni, a seguito delle deliberazioni del consiglio direttivo; 3) l'autenticazione, l'annullamento e il rinnovo dei libretti, degli estratti e dei certificati; 4) l'esecuzione delle variazioni e annotazioni sugli albi e sul registro, nonche' sui libretti, sugli estratti e sui certificati; 5) l'annotazione dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione deliberati dal consiglio direttivo; 6) l'adempimento di ogni altro incarico commessogli da leggi e da regolamenti.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 7
Art. 7. Il controllo sulla gestione dell'ente e' esercitato da un collegio di revisori dei conti composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri del tesoro, dei trasporti e dell'aviazione civile, del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile il quale, stabilisce anche la misura annua dell'emolumento previamente concordata col Ministero del tesoro. I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere confermati, esercitano il loro mandato in conformita' delle norme di cui agli [articoli 2403 e seguenti del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili; essi partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario. Il collegio dei revisori e' presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 8
Art. 8. Un regolamento interno, deliberato dal consiglio direttivo e approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, determina le norme per il funzionamento e l'amministrazione dell'Ente, la quota di iscrizione e i diritti per il rilascio dei libretti, degli estratti e dei certificati, nonche' le modalita' della relativa riscossione. La quota di iscrizione deve essere commisurata alle esigenze di funzionamento dell'ente, sulla base delle previsioni di bilancio. La misura dei diritti non deve superare il costo del servizio prestato.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 9
Art. 9. In tre distinti albi nazionali e' iscritto cronologicamente, secondo l'ordine di presentazione delle domande, il personale di volo delle prime tre categorie, ai sensi dell'[art. 735, comma primo, del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art735-com1). Per l'iscrizione nell'albo con la qualifica di comandante superiore, l'interessato deve presentare il relativo diploma rilasciato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in base alle modalita' stabilite con decreto del Ministro stesso. L'iscrizione e' contraddistinta da un numero progressivo. Ogni albo deve contenere per ciascun iscritto le seguenti indicazioni: 1) generalita', luogo e data di nascita, stato di famiglia; 2) fotografia, connotati e segni caratteristici; 3) titolo professionale che l'iscritto riveste al momento della domanda e mansioni aeronautiche in atto ed antecedentemente esercitate; 4) indicazione dei datori di lavoro, delle date di assunzione e di licenziamento; 5) dati concernenti le licenze aeronautiche conseguite dall'iscritto; 6) servizio militare prestato, in quale specialita' e con quale grado e data di cessazione dal servizio; 7) titoli di studio posseduti; 8) ricompense per azioni meritorie; 9) notizie sommarie circa l'attivita' annuale di volo; 10) incidenti di volo occorsi all'iscritto, con riassunto sommario di ciascun incidente in base ai risultati ufficiali delle relative inchieste; 11) risultato delle visite sanitarie periodiche in caso di idoneita'; 12) pene disciplinari; 13) procedimenti penali e loro esito; 14) polizze di assicurazione obbligatoria e trattamento di previdenza a favore dell'iscritto; 15) data e luogo di prestazione del giuramento. Le indicazioni predette sono aggiornate a cura del segretario dell'ente sulla base degli elementi che gli interessati sono tenuti a fornire tempestivamente.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 10
Art. 10. Nel registro e' iscritto cronologicamente il personale di volo della quarta categoria, addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'[art. 735, comma primo, del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art735-com1). Le iscrizioni si effettuano secondo le disposizioni del precedente articolo, in quanto applicabili.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 11
Art. 11. In un apposito albo nazionale sono iscritti cronologicamente secondo l'ordine di presentazione della domanda, ai sensi dello [art. 735, comma secondo, del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art735-com2), i capiscalo. L'iscrizione e' contraddistinta da un numero progressivo. L'albo deve contenere, per ciascun iscritto, le seguenti indicazioni: 1) generalita', luogo e data di nascita, stato di famiglia; 2) fotografia, connotati e segni caratteristici; 3) capacita' tecniche possedute ed indicazione sommaria delle attivita' aeronautiche esercitate.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 12
Art. 12. In un altro albo nazionale e' iscritto cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande, ai sensi dell'[art. 735, comma secondo, del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art735-com2), il personale tecnicodirettivo delle costruzioni aeronautiche. L'iscrizione e' contraddistinta da un numero progressivo. L'albo, oltreche' contenere le indicazioni elencate nell'art. 9 del presente regolamento, deve precisare se l'iscrizione abbia luogo con la qualifica di ingegnere aeronautico o con quella di perito aeronautico, a norma dello art. 734 del codice stesso. Le indicazioni predette sono aggiornate con le modalita' di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 13
Art. 13. Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare: 1) di essere cittadini italiani ((o di altro Stato membro dell'Unione europea)), salvo nei casi previsti dallo [art. 737, secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art737-com2) e [terzo comma, del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art737-com3); 2) di aver domicilio ((nell'Unione europea)); 3) di non aver subito condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta; 4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti; 5) di possedere i necessari requisiti di idoneita' fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 14
Art. 14. La stessa persona puo' conseguire l'iscrizione per diverse qualifiche. L'iscrizione negli albi e nel registro resta sospesa per il periodo durante il quale il richiedente sia vincolato dal servizio militare attivo.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 15
Art. 15. Nei casi previsti dall'[art. 737, comma secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art737-com2) e [terzo del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art737-com3), il segretario dell'ente, ricevuta la domanda per la iscrizione negli albi o nel registro da parte di chi, pur essendo di nazionalita' italiana, non sia cittadino italiano, ovvero sia straniero, la trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per la necessaria autorizzazione. Ove l'autorizzazione sia concessa, il segretario sottopone la domanda, con i relativi documenti, al consiglio direttivo per la sua pronuncia.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 16
Art. 16. Le domande per l'iscrizione negli albi e nel registro, corredate dai documenti prescritti, devono essere sottoposte al consiglio direttivo, il quale, se risulti provata la sussistenza dei requisiti stabiliti, ordina l'iscrizione. Il rigetto della domanda deve essere pronunciato dopo aver sentito il richiedente. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda nel piu' breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla ricezione della domanda. Il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 17
Art. 17. Prima di procedere all'iscrizione del personale di volo della prima categoria, in possesso di uno dei titoli professionali previsti dall'[art. 739 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art739), il segretario dell'ente invita la persona da iscrivere a prestare giuramento secondo le formalita' che seguono. Il giuramento e' prestato con l'assistenza di due testimoni, nelle mani di un componente del consiglio direttivo, il quale legge ad alta voce la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al Suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse". Terminata la lettura, l'interessato pronuncia, con voce chiara le parole: "Lo giuro". Dell'atto e' compilato immediatamente processo verbale, firmato dal componente del consiglio direttivo, da colui che ha giurato e dai testimoni. Il documento e' conservato nel fascicolo personale dell'iscritto. Gli estremi dell'atto sono trascritti sull'albo e sul libretto dell'iscritto.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 18
Art. 18. Ciascun iscritto e' munito dall'ente di un libretto che contiene la fotografia del titolare e, in estratto, le indicazioni prescritte per ognuno dai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 ad eccezione di quelle concernenti le pene disciplinari ed i procedimenti penali con il relativo esito. L'iscritto ha l'obbligo di presentare il libretto annualmente al segretario dell'ente per le eventuali annotazioni e varianti. Il libretto e' necessario per l'iscrizione presso l'ufficio di collocamento.
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria-art. 19
Art. 19. Se il libretto e' perduto o distrutto l'ente, eseguiti, ove occorra, i necessari accertamenti, munisce l'iscritto di un duplicato. Finche' non sia rilasciato il nuovo libretto, puo' essere rilasciato un estratto dagli albi o dal registro. Tale estratto sostituisce, ad ogni effetto, il libretto per un periodo non superiore ad un anno.
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