DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. 1417

Type DPR
Publication 1967-08-09
Ultimo aggiornamento 1989-01-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere; Vista la legge 5 marzo 1961, n. 211, concernente la disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali e successive modificazioni; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e relativo personale; Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 864, con modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'amministrazione postale; Ravvisata l'opportunita' di raccogliere in un unico testo le norme in vigore concernenti l'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale; Sentita la commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 58. - GRECO

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 1

TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale. Art. 1 (art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che nei modi previsti dalle altre leggi, svolge i servizi ad essa devoluti anche per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.

Testo Unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 2

Art. 2 (art. 3 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 3

Art. 3 (art. 4 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo, altresi', alla distribuzione degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi ed, eventualmente, al trasporto e scambio degli effetti postali.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 4

Art. 4 (art. 5 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art1) della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) Tanto gli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del lavoro.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 5

Art. 5 (art. 6 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art2-com1)) L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Nel decreto d'istituzione delle agenzie dovra' essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia e' aggregata.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 6

Art. 6 (art. 2 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1)) Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento. Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 7

Art. 7 (art. 4, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva con i criteri stabiliti dal regolamento.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 8

Art. 8 (art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita', il Ministero determina quale dei due uffici debba essere soppresso, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti dai due uffici nell'ultima classifica. L'amministrazione, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione, procede alla classifica del nuovo ufficio, con i criteri previsti dal regolamento.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 9

Art. 9 (art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, in base alle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio. Ai fini della classificazione, prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici. L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione. Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale, di cui al primo comma, questa puo' essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 10

Art. 10 (art. 8, primo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale il direttore centrale degli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale competente, puo' autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 11

Art. 11 (art. 8, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nei casi previsti dall'articolo precedente gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 12

Art. 12 (art. 6 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 2, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art2-com3) e [quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art2-com4)) L'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Il relativo decreto di istituzione stabilisce, altresi', l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 13

Art. 13 (art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di zone di portalettere e di posti di procacciato. Nella formulazione dei criteri si dovra' tenere presente che l'agente puo' eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 14

Art. 14 (art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) La durata della prestazione delle nuove zone di portalettere e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entita' del lavoro. Decorso un anno dalla data di istituzione, viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 15

Art. 15 (art. 19, dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) E' in facolta' dell'amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 16

Art. 16 (art. 10, ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unita' necessarie a ciascun ufficio locale. ((7))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 17

Art. 17 (art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate. Nel determinare gli assegni si dovra' fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C. Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause. Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa. Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore, provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione. Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessita', a quelle degli uffici di altre circoscrizioni. ((7))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 18

Art. 18 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 GENNAIO 1973, N. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-01-09;3)))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 19

Art. 19 (art. 33 della legge 2 marzo 1963, n. 307) In ciascun ufficio locale di gruppo A e B e' istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dagli articoli 41 e 42. Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale e' determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 20

Art. 20 (art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unita' della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze di servizio. Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non consegua piu' di 1.250 punti. Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sara' fissato dal regolamento di esecuzione. ((7))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 21

Art. 21 (art. 10 nono comma della legge 2 marzo 1963 n. 307) Gli assegni numerici del personale sono stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico. ((7))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 22

Art. 22 (art. 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 37 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al tre e cinquanta per cento e al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del successivo articolo 24.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 23

Art. 23 (art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini. Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verra' ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio. ((7))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 24

Art. 24 (art. 12 della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'organico del personale di ruolo degli uffici locali e' determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalita' stabilite dal presente decreto. Con decreto ministeriale sara' determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso. ((7))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 25

Art. 25 (art. 71, primo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art1) della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' costituita la commissione centrale per gli uffici locali.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 26

Art. 26 (art. 71, primo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art1) della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) In ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, e' costituita una commissione provinciale per gli uffici locali, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 27

Art. 27 (art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art1) della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) Le commissioni per gli uffici locali sono organi consultivo dell'amministrazione per gli affari riguardanti gli uffici locali le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, nonche' il relativo personale, ed hanno in particolare, le attribuzioni deliberative ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 28

Art. 28 (art. 102 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La commissione centrale per gli uffici locali e' composta: a) da un presidente di sezione del consiglio di Stato, con funzione di presidente; b) dal direttore centrale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da altri due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione medesima con qualifica non inferiore a direttore di divisione; nonche' da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione predetta con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) da tre membri effettivi aventi la qualifica: uno di direttore di ufficio locale; uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali; ed uno di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali. nonche' da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche. Essi debbono avere almeno cinque anni di servizio nella predetta qualita' e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina, ogni tre anni, il presidente della commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonche' il segretario effettivo e quello supplente. In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso. La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera c) del presente articolo, e' fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 29

Art. 29 (art. 5, 6, 30, 34, 71, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; artt. 2, 3, 5, 7, 10, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 92, 94, 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La commissione centrale per gli uffici locali dovra' essere sentita sulle seguenti materie: 1) istituzione, riunione, soppressione degli uffici locali e delle agenzie; 2) riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita'; 3) classificazione quinquennale degli uffici locali e delle agenzie; 4) nuovi incarichi di interesse pubblico agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie; 5) criteri per fissare l'assegno delle unita' necessarie a ciascun ufficio locale; 6) specificazione delle attribuzioni manuali degli agenti applicati al servizio interno degli uffici; 7) assegno numerico dei fattorini; 8) criteri e coefficienti numerici per i concorsi a direttore di ufficio locale di gruppo A, C ed E; 9) concorsi per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A e di gruppo E; 10) concorso per la promozione a primo ufficiale; 11) promozioni, per scrutinio, alle qualifiche di direttore di ufficio locale di gruppo B e D; 12) compenso per lo speciale interessamento e propaganda per incremento dei servizi a danaro; 13) ricorsi contro i provvedimenti disciplinari della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio inflitti dal direttore provinciale al personale degli uffici locali e delle agenzie; 14) incompatibilita' e divieti di cumulo d'impieghi; 15) prolungamento di aspettativa per motivi di particolare gravita'; 16) ricorso avverso il provvedimento di dispensa, per motivi di salute, dal servizio del personale degli uffici locali adottato dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie; 17) dispensa, decadenza, destituzione e riammissione del personale degli uffici locali e delle agenzie; 18) esclusione dei membri effettivi e supplenti delle commissioni per gli uffici locali. La commissione centrale per gli uffici locali delibera sulle seguenti materie: 1) ricorsi avverso i giudizi complessivi annuali; 2) ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio e a domanda dei direttori di ufficio locale; 3) ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio o a domanda degli ufficiali e degli agenti da una provincia ad un'altra. Delibera, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Per il personale degli uffici locali e delle agenzie nei casi in cui e' richiesto l'intervento del consiglio di amministrazione, le funzioni del consiglio stesso sono sostituite da quelle della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie. La commissione centrale esprime, inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed il relativo personale e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 30

Art. 30 (art. 103 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Le commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte: a) dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato, presidente; b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica piu' elevata e da un capo reparto della direzione provinciale; nonche' da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale; c) da tre membri effettivi aventi la qualifica: uno di direttore di ufficio locale; uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali; ed uno di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali; nonche' da tre membri supplenti aventi, rispettivamente le suindicate qualifiche: Essi devono avere almeno cinque anni di anzianita' nelle qualita' predette, prestare servizio in uffici dipendenti dalla direzione provinciale e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della direzione, nominate dal direttore provinciale. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con sue decreto, nomina, ogni triennio, i membri delle commissioni, di cui al presente articolo. In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso. La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera c) del presente articolo e' fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'art. 31 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 31

Art. 31 (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656, ed articoli 1, 10, 49 e 51 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La commissione provinciale per gli uffici locali dovra' essere sentita sulle seguenti materie: 1) istituzione, riorganizzazione e soppressione di ricevitorie e di posti di portalettere; 2) procedimenti disciplinari a carico del personale degli uffici locali e delle agenzie per la riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio; 3) conferimento dell'incarico di titolare o reggente di agenzia nel caso di piu' aspiranti; 4) ricorso avverso il provvedimento di revoca dall'incarico di titolare di agenzia; 5) ricorso avverso la sanzione della censura inflitta al personale degli uffici locali e delle agenzie; 6) trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente. La commissione provinciale per gli uffici locali delibera sui ricorsi avverso i trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente disposti dal direttore provinciale nell'ambito della provincia. Delibera, inoltre, su tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 32

Art. 32 (art. 74 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ex art. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art104) della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) I membri della commissione, di cui ai precedenti articoli, non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado. L'ispettore membro della commissione, che abbia eseguita l'inchiesta relativa al procedimento disciplinare demandato alla commissione, e' sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico, o, in mancanza, da uno dei membri supplenti. Non e' consentito di essere membri, contemporaneamente, della commissione centrale e delle commissioni provinciali per gli uffici locali. Il procedimento penale per i reati di cui all'[art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art85), nei confronti dei membri della commissione produce la loro sospensione dalla carica e la condanna per i reati medesimi produce la loro decadenza. Sulla esclusione dei membri effettivi e supplenti delle predette commissioni, nominati ai sensi dell'[art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art32), i quali durante l'esercizio del mandato incorrano in punizioni superiori alla censura, deve essere sentito il parere della commissione centrale ed il conseguente provvedimento e' preso dal Ministro.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 33

Art. 33 (art. 75, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dagli [articoli 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art102) e [103 della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art103)) Le commissioni per gli uffici locali sono convocate dai rispettivi presidenti. Le adunanze sono valide con l'intervento del presidente e di due membri dei quali, almeno uno direttore di ufficio locale od ufficiale della carriera esecutiva degli uffici locali, od agente della carriera ausiliaria degli uffici locali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed a parita' di voti prevale quello del presidente. Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto processo verbale che, quando trattasi della commissione centrale, viene sottoposto al Ministro per l'approvazione. La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve risultare dal verbale ed e' effettuata, se trattasi di funzionari della carriera direttiva, secondo l'ordine di anzianita' dei membri supplenti, e, a parita' di tale condizione, in base all'eta'; mentre la sostituzione dei rappresentanti del personale e' fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'[art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art32). Le commissioni possono dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata per cinque adunanze consecutive.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 34

Art. 34 (art. 76 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Al presidente ed agli altri componenti della commissione centrale e di quelle provinciali spetta il gettone di presenza per ogni giornata di adunanza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, e, per i concorsi, il trattamento previsto dalle norme in vigore. Quando i componenti non risiedano nel luogo ove e' indetta l'adunanza, spetta l'indennita' di missione.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 35

Art. 35 (art. 14 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche, sono impiegati civili dello Stato. Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dal presente decreto.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 36

Art. 36 (art. 46 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il personale di ruolo degli uffici locali e' iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 37

Art. 37 (art. 15 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in: personale della carriera di concetto; personale della carriera esecutiva; personale della carriera ausiliaria.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 38

Art. 38 (art. 16 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I direttori di ufficio locale dei gruppi A, B e C appartengono al personale della carriera di concetto. I direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi e gli ufficiali appartengono al personale della carriera esecutiva. Gli agenti appartengono al personale della carriera ausiliaria. Le attribuzioni del personale, di cui ai commi precedenti, sono determinate dal presente decreto, dal relativo regolamento di esecuzione, dalle leggi, regolamenti ed istruzioni che disciplinano i servizi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 39

Art. 39 (art. 10, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Agli uffici locali e' preposto un direttore.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 40

Art. 40 (art. 17 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle istruzioni che disciplinano i servizi postali e delle telecomunicazioni.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 41

Art. 41 (art. 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nonche' di archivio, di registrazione e di copia, secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti e nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresi', funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali i primi ufficiali sono applicati esclusivamente negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre a svolgere le mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Negli altri uffici locali le mansioni, di cui al precedente comma, sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato. Agli ufficiali puo' essere, altresi', conferito l'incarico di titolare o di reggente di agenzia.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 42

Art. 42 (art. 63 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente art. 41, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'art. 68. In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilita' per le operazioni che sono tenuti a controllare. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a sostituire il primo ufficiale reggente dell'ufficio.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 43

Art. 43 (art. 19, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di portalettere, di procaccia e di ricevitoria. Da questa ultima mansione sono esclusi gli agenti aventi la qualifica di fattorino. Gli agenti addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione. Gli agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonche' le prestazioni manuali specificate, in via di massima, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Sono applicati, altresi', ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 44

Art. 44 (art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente art. 20, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli oggetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 45

Art. 45 (art. 19, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresi', ove necessario, al servizio di recapito.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 46

Art. 46 (art. 19, settimo ed ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti a disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali, ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato. Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta per accertarne le regolarita', le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 47

Art. 47 (art. 19, nono, decimo e undicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni. Hanno, altresi', l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere. Gli agenti di 2ª e 3ª classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, purche' di eta' non superiore a 32 anni.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 48

Art. 48 (art. 20 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La carriera del personale di concetto degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche: direttore di ufficio locale di gruppo A; direttore di ufficio locale di gruppo B; direttore di ufficio locale di gruppo C.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 49

Art. 49 (art. 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307; articolo unico della legge 12 ottobre 1966, n. 864) I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio; sono ammessi a parteciparvi i direttori di ufficio locale di gruppo D che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio con qualifica di direttore di ufficio locale. Il detto periodo di anzianita' e' ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti. Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianita' previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C e' utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'albo nazionale anteriormente al 1 aprile 1963, nonche' quello prestato a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli stessi fini previsti dal precedente comma e' altresi' utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che e' valutato per intero come servizio civile di ruolo ed e' cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, e' richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale. Nell'anzianita' di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D e' anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale. Per partecipare al concorso predetto gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore e non aver riportato, anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a buono. Il bando di concorso precisa le materie su cui vertera' il colloquio. La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, e' presieduta dal presidente della commissione centrale per gli uffici locali ed e' composta da altri quattro membri, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali due scelti fra i membri effettivi della detta commissione centrale e due su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione, di cui al comma precedente, forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 50

Art. 50 (art. 22 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I concorsi per i posti di direttore, di cui all'articolo 49, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali e' indetto il concorso. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 AGOSTO 1971, N. 736)). I bandi di concorso devono, altresi', precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 51

Art. 51 (art. 23 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacita' ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 52

Art. 52 (art. 24 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Al punteggio conseguito per i titoli indicati nell'articolo procedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio. La graduatoria di merito viene formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 53

Art. 53 (art. 25 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La graduatoria di merito formata dalla commissione e' approvata con decreto ministeriale, il quale dichiara, altresi', nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approva, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 AGOSTO 1971, N. 736)). I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza. I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perche' non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria. L'amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati. Gli assegnatari nominati con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C alla data fissata dalla amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, devono assumere servizio nella nuova sede. Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti perche' non richiesti o per rinuncia, l'amministrazione procedera', nel termine di sei mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine di graduatoria e senza piu' tener conto dell'ordine di preferenza.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 54

Art. 54 (art. 26 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo C, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica. Le promozioni di cui al presente articolo, sono conferite con decreto ministeriale, sentita la commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianita'. Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 55

Art. 55 (art 27 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo A sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati aventi la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di effettivo servizio e che nell'ultimo triennio non abbiano riportato un giudizio complessivo, anche una sola volta, inferiore a "buono". Per i concorsi a posti di direttore di gruppo A, di cui al precedente comma, la commissione centrale degli uffici locali formera' la graduatoria di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato; il punteggio predetto va attribuito secondo i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacita' ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 AGOSTO 1971, N. 736)).

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 56

Art. 56 (art. 28 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche: Quadro A: direttore di ufficio locale di gruppo D; direttore di ufficio locale di gruppo E; Quadro B: primo ufficiale; ufficiale di 1ª classe; ufficiale di 2ª classe; ufficiale di 3ª classe.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 57

Art. 57 (art. 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo E sono conferiti mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo. Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono". Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 50, 53 e 55.

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 58

Art. 58 (art. 30 della legge 2 marzo 1963, n. 307) I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo E ed i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo. Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferite, nel limite del novanta per cento dei posti disponibili, ai direttori di ufficio locale di gruppo E e, nel limite dei restanti posti disponibili, ai primi ufficiali. Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianita'. Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 59

Art. 59 (art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 832) La nomina in prova ad ufficiale di 3ª classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e degli altri requisiti stabiliti nei successivi articoli. Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso solo se appartenenti alla settima ed ottava categoria. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I concorsi per ufficiale di 3ª classe in prova possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1974, N. 370. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1974, N. 370. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1974, N. 370. Il programma di esame e' stabilito con il bando di concorso indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per lo svolgimento dei concorsi e per la loro definizione si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso. Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potra' tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterra' di mettere a concorso. Ove nello stesso triennio siano stati definiti piu' concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente. Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterra' necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa. Nei concorsi ad ufficiale di 3ª classe in prova puo' essere riservata al personale degli uffici locali una aliquota di posti non superiore al quinto di quelli messi a concorso. ((5a))

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 60

Art. 60 (art. 32 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760) La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. Non possono conseguire le promozioni, di cui al presente articolo, gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 61

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