DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. 1417
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere; Vista la legge 5 marzo 1961, n. 211, concernente la disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali e successive modificazioni; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e relativo personale; Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 864, con modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'amministrazione postale; Ravvisata l'opportunita' di raccogliere in un unico testo le norme in vigore concernenti l'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale; Sentita la commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 58. - GRECO
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 1
TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale. Art. 1 (art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che nei modi previsti dalle altre leggi, svolge i servizi ad essa devoluti anche per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.
Testo Unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 2
Art. 2 (art. 3 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 3
Art. 3 (art. 4 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656)) Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo, altresi', alla distribuzione degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi ed, eventualmente, al trasporto e scambio degli effetti postali.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 4
Art. 4 (art. 5 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art1) della [legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307)) Tanto gli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del lavoro.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 5
Art. 5 (art. 6 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art2-com1)) L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Nel decreto d'istituzione delle agenzie dovra' essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia e' aggregata.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 6
Art. 6 (art. 2 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art1)) Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento. Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 7
Art. 7 (art. 4, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva con i criteri stabiliti dal regolamento.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 8
Art. 8 (art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita', il Ministero determina quale dei due uffici debba essere soppresso, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti dai due uffici nell'ultima classifica. L'amministrazione, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione, procede alla classifica del nuovo ufficio, con i criteri previsti dal regolamento.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 9
Art. 9 (art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, in base alle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio. Ai fini della classificazione, prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici. L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione. Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale, di cui al primo comma, questa puo' essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 10
Art. 10 (art. 8, primo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale il direttore centrale degli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale competente, puo' autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 11
Art. 11 (art. 8, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nei casi previsti dall'articolo precedente gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 12
Art. 12 (art. 6 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), modificato dall'[art. 2, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art2-com3) e [quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art2-com4)) L'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Il relativo decreto di istituzione stabilisce, altresi', l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 13
Art. 13 (art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di zone di portalettere e di posti di procacciato. Nella formulazione dei criteri si dovra' tenere presente che l'agente puo' eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 14
Art. 14 (art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) La durata della prestazione delle nuove zone di portalettere e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entita' del lavoro. Decorso un anno dalla data di istituzione, viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 13.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 15
Art. 15 (art. 19, dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) E' in facolta' dell'amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 16
Art. 16 (art. 10, ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unita' necessarie a ciascun ufficio locale. ((7))
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 17
Art. 17 (art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate. Nel determinare gli assegni si dovra' fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C. Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause. Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa. Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore, provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione. Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessita', a quelle degli uffici di altre circoscrizioni. ((7))
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 18
Art. 18 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 9 GENNAIO 1973, N. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-01-09;3)))
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale-art. 19
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