DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. 1418
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 giugno 1960, n. 649;
Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 576;
Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta:
Articolo unico
Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT MORO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 25. - GRECO
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1918, n. 576-art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1918, n. 576, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali. Art. 1. Il comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, e' sostituito dal seguente: "L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita' le partecipazioni statali nel settore termale ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge".
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1918, n. 576-art. 2
Art. 2. I primi due comma dell'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-07;576~art4), sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente dell'Ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e uno dal Ministero del bilancio e della programmazione economica". "Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sei membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto".
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1918, n. 576-art. 3
Art. 3. L'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-07;576~art6), e' sostituito dal seguente: "Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresi' convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri. Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno quattro membri. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal piu' anziano dei membri presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede".
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1918, n. 576-art. 4
Art. 4. Il [terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-07;576~art7-com3), e' sostituito dal seguente: "I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sara' scelto fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto".
Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1918, n. 576-art. 5
Art. 5. Il [terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-07;576~art11-com3), e' sostituito dal seguente: "Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale".
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