DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 1422
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, con il quale e' stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1951 in Roma un istituto professionale per l'industria e l'artigianato intitolato a "E. De Amicis";
Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1103, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;
Considerato che presso il suddetto istituto funziona, a norma dell'art. 2 del sopracitato decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, una scuola professionale per la tecnica radiologica con sezione per tecnico di impianti radiologici;
Ritenuta la opportunita' di adeguare la denominazione della suddetta scuola a quella stabilita dalla gia' citata legge 4 agosto 1965, n. 1103;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per la sanita' e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
L'art. 2 - capoverso n. 3 - del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, e' sostituito dal seguente: Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per: Tecnico di radiologia medica.
SARAGAT GUI - TAVIANI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 61. - GRECO
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