DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. 1428

Type DPR
Publication 1967-11-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Genova il 14 giugno 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di puericoltura della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 3

I contributi annui a carico dell'ente Villa "S. Chiara" S.p.a. di Genova, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 85. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 1

Repertorio n. 174 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di "Puericultura" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessantasette, a questo di' 14 del mese di giugno in Genova, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti della Universita' stessa, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta Universita', alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 8 maggio 1967; prof. Giovanni De Toni, da Venezia, nella sua qualita' di amministratore unico e rappresentante legale dell'ente Villa S. Chiara S.p.A. con sede in Genova; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, premesso: che l'Istituto medico pedagogico per la rieducazione dei bambini difficili e ritardati "Villa Santa Chiara" con sede in Genova, al fine di incrementare fattivamente gli studi e le ricerche della puericultura, specie per quanto concerne la diagnosi e la terapia delle varie forme morbose condizionanti la debolezza mentale ed i correlati auxologici delle oligofrenie, e' venuto nella determinazione di convenzionare un posto di assistente di ruolo da destinare alla cattedra di puericultura della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Genova, con rispettive deliberazioni del 2, 16 e 8 maggio 1967, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare, col piu' vivo compiacimento, l'encomiabile offerta dell'Istituto medico pedagogico "Villa Santa Chiara" di Genova ed hanno approvato all'unanimita' lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipulare fra le parti; tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti su indicate, la seguente convenzione: Art. 1. L'ente Villa S. Chiara S.p.A. corrente in Genova, affinche' alla cattedra di puericultura della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tal uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) Lire 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) Lire 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del sopraccennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti superiore per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, l'ente Villa S. Chiara S.p.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente Villa S. Chiara S.p.A. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Genova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di puericultura. L'Universita' di Genova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 6

Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: prof. Girolamo ORESTANO, in detta qualita'; prof. Giovanni DE TONI, amministratore unico e rappresentante legale dell'ente Villa Santa Chiara; dott. Mario ALBURNO, rogante. Registrato il 19 giugno 1967, registro atti pubblici, Genova Mod. 71 M.E. n. 4510. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.