DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. 1429

Type DPR
Publication 1967-11-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 23 maggio 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di puericoltura della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 3

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT Gui - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 86. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 1

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Puericultura" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, addi' 23 del mese di maggio in Cagliari in una sala del palazzo della universita' degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore; innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'universita' medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 8 marzo 1967 (allegato A); on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 21 aprile 1967 (allegato C) che modifica la precedente del 29 dicembre 1966 (allegato G). Premesso a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale e', tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Universita' di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale e' autorizzata con legge regionale a finanziare la istituzione di posti di professori di ruolo; b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di "Puericultura" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari; c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale un posto preminente occupa l'insegnamento di "Puericultura"; d) che il consiglio della facolta' di medicina chirurgia (allegato D), il senato accademico (allegato E) ed il consiglio di amministrazione (allegato F) dell'Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di "Puericultura"; e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 29 dicembre 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione; (allegato G); f) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella seduta dell'8 marzo 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della predetta Universita' alla stipulazione della medesima convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Sara' istituito, a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Puericultura" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un assistente ordinario.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente articolo 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 4

Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare alla Universita' di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 5

Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'articolo 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 6

Art. 6. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Puericultura". L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 7

Art. 7. Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilera' una relazione della propria attivita' scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionali approfonditi. Detta relazione dovra' essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Universita' degli studi di Cagliari, col visto del rettore. In aggiunta a quanto sopra, l'assistente ordinario e' tenuto ad eseguire i compiti scientifici e didattici che, nell'ambito delle discipline, l'amministrazione regionale dovesse ritenere opportuno affidargli, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di "Puericultura";

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 9

Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Cagliari-art. 10

Art. 10. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Cagliari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui, con me lo sottoscrivono. prof. Giuseppe PERETTI, in detta qualita'; on.le Antonio GIAGU DE MARTINI, assessore al lavoro e pubblica istruzione; dott. Gesuino PIGA, ufficiale rogante. Registrato a Cagliari, addi' 9 giugno 1967, al n. 7483, volume 438. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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