DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. 1430
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di, concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Milano il 19 giugno 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 3
I contributi annui a carico della Hoechst-Emelfa S.p.A., vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del predetto posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1968.
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 73. - GRECO.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Milano-art. 1
Repertorio n. 347 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e la Hoechst-Emelfa S.p.A. per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosessantasette e questo giorno diciannove del mese di giugno in Milano, in una sala del rettorato nell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono, 7, avanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'universita' e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario; dott.ssa Luisa Paolucci Noia, funzionario; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, domiciliato agli effetti del presente atto in Milano, via Festa del Perdono, 7, magnifico rettore della Universita' degli studi di Milano quale legale rappresentante della medesima universita' e per essa stipulante; dall'altra il sig. Giorgio Woern, nato a Francoforte (Germania) il 14 marzo 1908, consigliere delegato e direttore generale della Hoechst-Emelfa - S.p.A. debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione della stessa alla firma del presente atto con delibera del 5 maggio 1967. Premesso che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano e' funzionante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica; che per l'attivita' didattico-scientifica di tale cattedra e' necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente di ruolo; che la Hoechst - Emelfa S.p.A. nell'intento di venire incontro a tali necessita' e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta della Hoechst-Emelfa S.p.A. per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica; tutto cio' premesso tra l'Universita' degli studi di Milano e la Hoechst-Emelfa S.p.A., rappresentate come sopra, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La Hoechst-Emelfa S.p.A. affinche' alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Milano-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Milano-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Hoechst-Emelfa S.p.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la HoechstEmelfa S.p.A. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Milano-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Milano-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente Universita' di Milano-art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti: c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intellegibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante. prof. Giovanni POLVARI Giorgio WOERN dott.ssa Leonilde MAGRI BELLAGENTE dott.ssa Luisa NOIA ved. PAOLUCCI dott. Mario Luzi Registrato a Milano il 21 giugno 1967, al n. 2942 71/ ME, vol. 18. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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