DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. 1435

Type DPR
Publication 1967-12-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 25 settembre 1967, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di ingegneria del politecnico di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di ingegneria del politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 110. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 1

Repertorio n. 140 POLITECNICO DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti" presso la facolta' di Ingegneria del politecnico di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette addi' venticinque del mese di settembre in Torino, in una sala del rettorato del politecnico corso Duca degli Abruzzi 24, innanzi a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, direttore amministrativo del politecnico di Torino, delegato con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959 a redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse del politecnico medesimo, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infranominate, di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: Capetti prof. Antonio, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante del politecnico di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del politecnico stesso in data 8 maggio 1967 (Allegato A); Borgogno Elio, nato a Torino il 29 agosto 1934, vice presidente dell'amministrazione provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale di Torino in data 19 aprile 1967, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 11 maggio 1967 (Allegato B) e modificata con deliberazione della giunta provinciale in data 10 maggio 1967 e ratificata dal consiglio provinciale in data 5 giugno 1967 (Allegato C); Della Casa comm. rag. Filippo, nato a Torino il 28 novembre 1901, consigliere anziano della Cassa di risparmio di Torino con l'assistenza dell'avv. Osvaldo Fino, nato a Torino il 19 novembre 1911, vice direttore generale della Cassa di risparmio di Torino, autorizzato a quest'atto con deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa di risparmio stessa in data 2 agosto 1967 (Allegato D); De Dominicis avv. Salvatore, nato a Caramanico (Pescara) il 30 agosto 1902, nella qualita' di segretario del consiglio di amministrazione della societa' Fiat, e l'ing. Lorenzo Brinatti, nato a Torino il 16 febbraio 1902, nella qualita' di segretario generale della societa' Fiat, a quest'atto autorizzati con deliberazione del consiglio di amministrazione della societa' predetta in data 20 giugno 1966 (Allegato E), modificata con deliberazione del consiglio stesso in data 29 luglio 1967 (Allegato F); Dolza dott. ing. Casimiro, nato a Torino il 16 luglio 1922, nella sua qualita' di presidente del Collegio costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, autorizzato a quest'atto con deliberazione del consiglio direttivo del collegio stesso in data 6 giugno 1967 (Allegato G). Premesso a) che presso l'istituto di trasporti e strade del politecnico di Torino viene da anni svolto l'insegnamento di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti" che e' obbligatorio sul piano nazionale per il corso di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti, insegnamento seguito con notevole interesse dagli allievi, come comprovato anche dall'elevato numero di dissertazioni di laurea riguardanti la predetta disciplina. Questa attiene ad uno dei settori di primaria importanza per lo sviluppo economico e sociale del Paese, quale e' quello delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali e pertanto collima pienamente con gli interessi collettivi e pubblici degli enti che hanno compiti istituzionali di intervento nel settore per il potenziamento della ricerca e degli studi, da realizzarsi anche attraverso le piu' idonee iniziative didattiche e scientifiche; b) che la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, la societa' Fiat ed il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, hanno deliberato di assumersi l'onere del finanziamento di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare alla cattedra sopranominata ciascuno dei sopranominati enti nella proporzione di un quarto della relativa spesa; c) che il consiglio della facolta' di ingegneria nell'adunanza del 10 aprile 1967 (Allegato H), il senato accademico nell'adunanza del 12 aprile 1967 (Allegato I) ed il consiglio di amministrazione del politecnico di Torino nell'adunanza dell'8 maggio 1967 (Allegato A) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del posto convenzionato di professore di ruolo da destinare alla cattedra di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti"; Tutto cio' premesso: i suddetti comparenti, della cui identita' personale e capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. L'amministrazione provinciale di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, la societa' Fiat ed il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, affinche' presso la facolta' di ingegneria del politecnico di Torino venga attuato l'insegnamento di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti", si impegnano a versare al politecnico medesimo nelle rispettive misure di: 1/4 l'amministrazione provinciale di Torino, 1/4 la Cassa di risparmio di Torino, 1/4 la societa' Fiat 1/4 il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati al politecnico di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, la societa' Fiat ed il Collegio dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini della provincia di Torino, si obbligano ad elevare, ciascuno in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti precitati si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 4

Art. 4. Il politecnico di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti". 11 politecnico di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b). per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni, previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del trasferimento del primo titolare della cattedra di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione e l'istituzione del posto di professore di ruolo di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo facolta' di Ingegneria-art. 8

Art. 8. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo del politecnico di Torino sara' registrato in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io ufficiale rogante ricevo questo atto, scritto da persona di mia fiducia che viene da me letto alle parti contraenti, le quali, a mia interpellanza lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e a quella degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. L'atto consta di tre fogli su nove pagine intere e parte della decima. F.to Antonio CAPETTI Salvatore DE DOMINICIS Lorenzo BRINATTI Elio BORGOGNO Filippo DELLA CASA Osvaldo FINO Casimiro DOLZA Eugenio DALL'ARMI, ufficiale rogante. Registrato a Torino, addi' 27 settembre 1967, n. 1923, vol. 40. Atti pubblici amministrativi. Esatte Lire - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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