DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1967, n. 1439
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati;
Visto l'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Decreta:
Articolo unico
L'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati, e' sostituito dal seguente: "Gli impianti devono avere una potenzialita' sufficiente ad assicurare con regolarita' la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria. Al fine di accertare l'effettiva potenzialita' degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facolta' di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi. Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potra' mai discendere al di sotto della meta' della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese e' concesso di trattare".
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 101. - GRECO
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