DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. 1445
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Milano il 20 maggio 1967 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di anatomia ed istologia patologica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 3
I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 103. - GRECO
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona-art. 1
Repertorio n. 341 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della facolta' di medicina e chirurgia, distaccato presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure dipendenti dal Pio Istituto Santa Corona. L'anno millenovecentosessantasette e questo giorno venti del mese di maggio in Milano, in una sala dell'istituto di fisica dell'universita' degli studi, in via Celoria, 16, avanti a me dottor Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'universita' e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: prof. Alfonso Giordano, docente universitario; avv. Vittorino Clemente, segretario Istituto S. Corona; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, domiciliato agli effetti del presente atto in Milano, via Festa del Perdono, 7, magnifico rettore della Universita' degli studi di Milano, quale legale rappresentante della medesima universita' e per essa stipulante; dall'altra l'on. Erisia Tonietti, nata a Rio Marina (Isola d'Elba) il 5 luglio 1900, presidente del Pio Istituto Santa Corona, debitamente autorizzata dal consiglio di amministrazione del Pio Istituto stesso alla firma del presente atto con deliberazione del 27 febbraio 1967, assistita dal segretario generale dello stesso istituto, avv. Vittorino Clemente Premesso che presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano e' funzionante la cattedra di anatomia ed istologia patologica; che per l'attivita' didattico-scientifica di detta cattedra ed in considerazione della opportunita' di qualificare e potenziare un servizio di riconosciuta grande importanza sociale quale il servizio anatomo-patologico, e' necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente ordinario alla predetta cattedra; che il Pio Istituto Santa Corona e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica dell'Universita' degli studi di Milano da distaccarsi presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure dipendenti dal predetto Pio Istituto; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta del Pio Istituto Santa Corona per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed istologia patologica distaccato presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure; tutto cio' premesso tra l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. Giovanni Polvani ed il Pio Istituto Santa Corona rappresentato come sopra, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il Pio Istituto Santa Corona affinche' alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga assegnato un assistente ordinario da distaccarsi presso gli istituti ospedalieri di Pietra Ligure dipendenti dal Pio Istituto Santa Corona, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465; a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Pio Istituto Santa Corona si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona-art. 4
Art. 4. L'universita' di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario. L'Universita' di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il Pio Istituto Santa Corona-art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante. prof. Giovanni POLVANI on. Erisia GENNAI TONIETTI prof. Alfonso GIORDANO avv. Vittorino CLEMENTE dott. Mario LUZI Registrato a Milano il 1 giugno 1967 al n. 2636 71/ME, volume 18. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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