DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. 1461

Type DPR
Publication 1967-11-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Padova il 14 marzo 1967, nonche' l'unito atto aggiuntivo in data 18 luglio 1967, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario (lettore) presso le cattedre rispettivamente di "Lingua e letteratura francese", "Lingua e letteratura inglese" e "Lingua e letteratura spagnola" della facolta' di economia e commercio, corso di laurea in lingue e letterature straniere, dell'Universita' di Padova.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di economia e commercio, corso di laurea in lingue e letterature straniere, dell'Universita' di Padova.

Art. 3

I contributi annui a carico del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Padova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti a ciascun titolare dei predetti posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 27. - GRECO

Convenzione Universita' degli studi di Padova-art. 1

Repertorio n. 1214 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA CONVENZIONE L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), il giorno quattordici del mese di marzo in Padova, presso il rettorato dell'Universita' degli studi, avanti a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, direttore amministrativo dell'universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i signori: Gozzi avv. Renato, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato in Verona, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in qualita' di presidente in rappresentanza del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, a cio' autorizzato con deliberazione del Consorzio medesimo in data 1 aprile 1966; Ferro prof. Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore pro-tempore dell'Universita' degli studi di Padova e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione universitario in data 2 marzo 1967; persone della cui identita', capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo. I medesimi, previa espressa rinuncia, con il mio consenso e d'accordo fra loro, alla assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto. Premesso: che con convenzione del 27 novembre 1962, rep. n. 983, registrata in Padova il 28 novembre 1962, atti privati vol. 614/1 sottoscritta dal consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona e dall'Universita' di Padova, venne istituita la facolta' di economia e commercio con sede distaccata in Verona; che la predetta convenzione all'art. 1 articolava la facolta' nei corsi di laurea in: a) economia e commercio; b) lingue e letterature straniere, e all'art. 3 prevedeva l'istituzione di dodici posti di assistente ordinario; che il Consorzio, in aggiunta ai dodici posti di assistente ordinario di cui sopra, e' venuto nella determinazione di convenzionare altri tre posti di assistente (lettore) riservati esclusivamente agli insegnamenti delle lingue e letterature straniere del corso di laurea in lingue e letterature straniere, come da deliberazione n. 4 dell'1 aprile 1966, approvata dall'autorita' tutoria in data 26 agosto 1966; che le autorita' accademiche hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze, come dagli allegati verbali del consiglio della facolta' di economia e commercio in data 31 gennaio 1967, del senato accademico in data 1 marzo 1967 e del consiglio di amministrazione in data 2 marzo 1967. Tutto cio' premesso: Il Consorzio e l'Universita', come innanzi rappresentati convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, affinche' agli insegnamenti di lingue e letterature straniere del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Padova distaccata in Verona vengano assegnati tre posti di lettore (assistente ordinario), si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di tre posti di lettore da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) per ciascun posto L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) per ciascun posto L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione Universita' degli studi di Padova-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 devono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione Universita' degli studi di Padova-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un lettore (assistente di ruolo) per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, risulti di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di lettore in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportano maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Consorzio si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione Universita' degli studi di Padova-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di ruolo. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Convenzione Universita' degli studi di Padova-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venticinque dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei posti di lettore e si riterra' tacitamente rinnovata per un trentennio qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione Universita' degli studi di Padova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni i posti di assistente di ruolo (lettore) si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. Richiesto, io funzionario rogante ho ricevuto il presente atto, scritto in pagine cinque e righe undici della sesta pagina, e letto da me ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla manifestatami loro volonta' e con me lo firmano. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' dagli studi di Padova, sara' registrata in esenzione delle tasse di registro e bollo, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il rettore dell'Universita' di Padova prof. ing. Guido FERRO Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona avv. Renato GOZZI dott. Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante Registrato a Padova il 15 marzo 1967, Atti privati, vol. n. 243/1 Esatte L. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Convenzione Aggiuntiva

Rep. n. 1224 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA CONVENZIONE AGGIUNTIVA L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio, presso il rettorato dell'Universita' di Padova, avanti a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i signori: Cozzi avv. Renato, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato in Verona, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in qualita' di presidente in rappresentanza del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, a cio' autorizzato con delibera del Consorzio medesimo in data 18 maggio 1967; Ferro prof. ing. Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore-protempore dell'Universita' di Padova, legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione universitario in data 6 luglio 1967; persone della cui identita', capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo. I medesimi, previa espressa rinuncia, con il mio consenso e d'accordo fra loro, all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto. Premesso: che, con convenzione rep. n. 1214, stipulata in data 14 marzo 1967 e registrata in Padova il 15 marzo 1967, n. 243, il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona ha assunto l'onere del finanziamento per l'istituzione di tre posti di assistente di ruolo (lettore) riservati agli insegnamenti di lingue straniere del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la facolta' di economia e commercio in Verona, in aggiunta ai dodici posti di assistenti di ruolo gia' istituiti con convenzione 27 novembre 1962 n. rep. 983 per il corso di laurea in economia e commercio; che il consiglio della facolta' di economia e commercio nella seduta dell'11 aprile 1967, il senato accademico nell'adunanza del 15 giugno 1967 e il consiglio di amministrazione universitario nell'adunanza del 6 luglio 1967, hanno deliberato, nei limiti delle rispettive competenze, che i tre posti suddetti siano assegnati ai seguenti insegnamenti: 1 posto alla cattedra di lingua e letteratura francese; 1 posto alla cattedra di lingua e letteratura inglese; 1 posto alla cattedra di lingua e letteratura spagnola; Tutto cio' premesso: Il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona e l'Universita' di Padova, come sopra rappresentati, convengono che i tre posti di assistente di ruolo (lettore) previsti dall'art. 1 della convenzione 14 marzo 1967, rep. n. 1214, con le modalita' e gli impegni di cui ai successivi articoli della convenzione medesima, siano assegnati, come sopra detto, alle cattedre di: Lingua e letteratura francese; Lingua e letteratura inglese; Lingua e letteratura spagnola. La presente convenzione aggiuntiva, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova ad integrazione di quella in data 14 marzo 1967, rep. n. 1214, sara', come la principale, registrata in esenzione di tasse di registro e bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1967, n. 1073. Richiesto, io funzionario rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su pagine due e righe diciotto della terza pagina, e - datane lettura ai comparenti - a mia domanda essi lo dichiarano in tutto conforme alla manifestatami loro volonta' e con me lo sottoscrivono. Il rettore dell'Universita' di Padova prof. ing. Guido FERRO Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona avv. Renato Gozzi dott. Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante Registrato a Padova il 19 luglio 1967 atti privati, vol. n. 798/1. Esatte L. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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