DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. 1462

Type DPR
Publication 1967-09-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cagli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1959, n. 1468, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Calitri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Castellamonte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cefalu';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cerreto Sannita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Chiavari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Comiso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1856, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Corato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cortina d'Ampezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2094, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Forli';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Galatina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1468, con il quale, e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Guidizzolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte de L'Aquila;

Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Marino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, n. 1701, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Parabita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2093 con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Poggiardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Salerno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Sciacca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2100, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Verona;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799, concernente la conversione in cattedra di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione in R. O. di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori;

Considerato che dal 1 ottobre 1966 le predette scuole funzionano come istituti d'arte;

Ritenuta l'opportunita' di trasformare le predette scuole d'arte in istituti d'arte;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1966 le Scuole d'arte di Cagli, Calitri, Castellamonte, Cefalu', Cerreto Sannita, Chiavari, Comiso, Corato, Cortina d'Ampezzo, Forli', Galatina Guidizzolo, L'Aquila, Marino, Parabita Poggiardo, Salerno, Sciacca, Verona sono trasformate in istituti d'arte e ne sono approvati le piante organiche e gli statuti di cui alle tabelle annesse al presente decreto sotto le lettere, rispettivamente A e A', B e B' C e C', D e D', E e E', F e F', G e G', H e H', I e I', L e L', M e M', N e N', 0 e O', P e P', Q e O', R e R', S e S', T e T', U e U.

Art. 2

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti d'arte di cui all'articolo precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella V annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa complessiva di L. 1.285.000.000 gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato: MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 71 - DI PRETORO

Tabella A

TABELLA A Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cagli Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli-art. 1

TABELLA A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli Art. 1. L'Istituto d'arte di Cagli e' composto delle sezioni di "Decorazione plastica" di "Arte dei metalli" di "Arte del legno".

Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli-art. 2

Art. 2. L'istituto e' amministrato, da un consiglio d'amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del comune; c) il direttore dell'istituto; d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto. Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli-art. 3

Art. 3. Sono di competenza del consiglio di amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spese straordinarie; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art9); i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163); l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli-art. 4

Art. 4. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quella della cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli-art. 5

Art. 5. Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato. L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo. Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali. Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto. Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico, oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, del vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli-art. 6

Art. 6. A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO

Tabella B

TABELLA B Pianta organica dell'Istituto d'arte di Calitri Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Calitri-art. 1

TABELLA B' Statuto dell'Istituto d'arte di Calitri Art. 1. L'istituto d'arte di Calitri e' composto delle sezioni di "Arte della ceramica", "Arte del legno" e "Arte del merletto e del ricamo".

Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Calitri-art. 2

Art. 2. L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del comune; c) il direttore dell'istituto; d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto. Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Calitri-art. 3

Art. 3. Sono di competenza del consiglio di amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spese straordinarie; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art9); i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163); l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Calitri-art. 4

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