DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. 1486

Type DPR
Publication 1967-12-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Piazza Armerina in data 17 giugno 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di terapia medica sistematica in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nei quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 73. - DI PRETORO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 1

N. 202 di repertorio. Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di terapia medica sistematica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 17 del mese di giugno, in Piazza Armerina nello studio dell'on. assessore della pubblica istruzione, innanzi a me dott. Luigina Galli, f. f. di direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Catania, delegata a ricevere gli atti e contratti per conto e interesse della universita' stessa, giusta decreto rettorale del 16 marzo 1966, n. 384, sono comparsi: l'on. Giuseppe Sammarco, nato a Piazza Armerina il 9 maggio 1922, che interviene a quest'atto nella qualita' di assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica presso l'assessorato stesso, in Palermo, via G. Leopardi n. 17; e il prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, che interviene quale rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Catania, ivi domiciliato per la carica, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione di detta universita' del 29 maggio 1967, che in copia si allega sotto la lettera A. Premesso che con legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana n. 23 del 20 maggio 1967, l'assessore per la pubblica istruzione e' stato autorizzato a stipulare con l'Universita' degli studi di Catania una convenzione per la istituzione di una cattedra di "Terapia medica sistematica" presso la facolta' di medicina e chirurgia della stessa universita', con decorrenza dall'anno accademico 1967-68, per il funzionamento della quale cattedra e' prevista dalla legge stessa la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ed e' posta a carico della Regione la spesa relativa; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Catania, nella seduta del 13 luglio 1965, ha richiesto a voti unanimi la istituzione del predetto posto di professore di ruolo e che tale delibera e' stata successivamente approvata dal consiglio di amministrazione dell'universita' stessa, con la citata delibera del 29 maggio 1967; Cio' premesso le parti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della citata legge regionale convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il posto di ruolo di cui alle premesse sara' ricoperto mediante concorso secondo le disposizioni vigenti della legislazione universitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 2

Art. 2. Al fine di provvedere all'onere per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo, l'on. G. Sammarco, nella sua qualita' di assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Catania un contributo pari alla somma lorda che verra' corrisposta, quale trattamento economico spettante al titolare del posto stesso, entro il limite di L. 3.102.800 fissato dall'art. 3, lettera A della citata legge, nonche' il 20% del predetto contributo, entro il limite di L. 983.360 fissato dall'art. 3, lettera B della legge stessa, per la copertura degli oneri inerenti al relativo trattamento di quiescenza e previdenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 3

Art. 3. I contributi di cui al precedente articolo saranno corrisposti a partire dall'anno accademico 1967-68 con decorrenza dalla data di nomina del titolare del predetto posto di ruolo. La corresponsione di tali contributi sara' limitata ai periodi di tempo per i quali il titolare primo nominato e gli eventuali titolari subentrati, saranno in servizio nella cattedra oggetto della presente convenzione. Il versamento delle relative somme avverra' alla fine di ciascun anno accademico previa dichiarazione del rettore della Universita' di Catania attestante che il titolare del posto ha regolarmente svolto nel rispettivo anno l'insegnamento che forma oggetto della predetta cattedra e in base al rendiconto presentato dall'universita' stessa della somma lorda spesa per il trattamento economico del professore, aumentata del 20% per oneri di quiescenza e previdenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 4

Art. 4. L'on. G. Sammarco, nella sua qualita', ai sensi dell'[art. 3, comma 3° della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1967-05-16;53~art3-com3), e della [legge regionale 22 giugno 1956, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1956-06-22;35), si obbliga altresi' ad assumersi i maggiori oneri, rispetto a quelli determinati nell'art. 3, lettere a e b della citata legge regionale n. 53, che derivassero da miglioramenti economici spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto, in virtu' delle leggi dello Stato.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 5

Art. 5. Il prof. Cesare Sanfilippo, nella sua qualita', si obbliga a versare allo Stato, alla fine di ciascun anno accademico, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo in oggetto ed altresi', con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la relativa aliquota del 20% prevista dal precedente art. 3, nonche' le eventuali maggiorazioni previste dal precedente art. 4.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 6

Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra in oggetto.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 7

Art. 7. Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che, qualora venisse a cessare la corresponsione dei contributi previsti dalla presente convenzione, il posto di ruolo in oggetto verrebbe soppresso e il relativo titolare cesserebbe dal servizio, salve le eventuali responsabilita' che potranno derivare all'amministrazione regionale dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Catania-art. 8

Art. 8. La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Regione siciliana, sara' registrata in esenzione, ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 1 dicembre 1949, n. 27. Scritta a macchina da persona di mia fiducia, consta di facciate cinque e righe quattro e viene come appresso sottoscritta. L'assessore regionale per la P. I. Giuseppe SAMMARCO Il rettore dell'Universita' di Catania Cesare SANFILIPPO L'ufficiale rogante: Luigina GALLI Registrata a Piazza Armerina il 19 giugno 1967, al n. 853, mod. I, vol. 175. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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