DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. 1500
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la domanda presentata in data 14 marzo 1967 dal sindaco e dal presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia per ottenere il pareggiamento dello Istituto superiore di educazione fisica con sede in Perugia, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
E' riconosciuto l'istituto superiore di educazione fisica di Perugia, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Art. 2
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Perugia dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico delle amministrazioni della provincia e del comune di Perugia e degli altri enti con esse convenzionati.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 84. - GRECO
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 1
Istituto superiore di educazione fisica - Perugia STATUTO Art. 1. E' istituito in Perugia l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) per iniziativa del comune di Perugia e dell'amministrazione provinciale di Perugia. L'istituto ha per scopo: a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica; b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 2
Art. 2. L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88), e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 22 si provvedera' mediante incarichi annuali, con retribuzione oraria prevista annualmente dal consiglio di amministrazione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 3
Art. 3. Il corso di studio dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale. L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica, valido ai sensi della [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88), ottenuto che si sia il pareggiamento dal Ministero della pubblica istruzione. L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 25.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 4
Art. 4. Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti: a) al presidente del consiglio di amministrazione; b) al direttore; c) al consiglio di amministrazione; d) al consiglio direttivo; e) al consiglio dei professori.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 5
Art. 5. Il consiglio di amministrazione si compone: a) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Perugia; b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; c) di tre rappresentanti del comune di Perugia; d) di tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Perugia; e) del delegato provinciale del C.O.N.I.; f) del direttore dell'istituto; g) di un rappresentante pro-tempore, congiuntamente delegato dagli altri enti o privati che, con regolare convenzione, concorrono ciascuno con annua somma non inferiore a lire 5.000.000. Inoltre, con solo voto consultivo: h) dal dirigente tecnico dell'ISEF; i) dal segretario amministrativo che assume le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un vice-presidente, scelto tra i suoi componenti.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 6
Art. 6. Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 7
Art. 7. Il consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto; d) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al conferimento ed alla conferma degli incarichi di insegnamento e della direzione tecnica dell'istituto; e) delibera l'entita' delle retribuzioni al personale insegnante e non insegnante; f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; g) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione; h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione ed a manifestazioni nazionali ed internazionali; i) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine alla istituzione dei corsi di preparazione, di aggiornamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' alle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonche' dei corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 25 del presente statuto; l) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 8
Art. 8. Il consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti. Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto, si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le universita' e gli istituti superiori. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi d'urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, salvo i casi previsti dal presente statuto, si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dell'istituto alla fine di ogni anno accademico redigono e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, al comune di Perugia ed all'amministrazione provinciale di Perugia una relazione generale delle attivita' dell'istituto e un rendiconto amministrativo del medesimo. Il presidente del consiglio di amministrazione, in caso di necessita' e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone al consiglio stesso per la ratifica nella prima successiva adunanza da tenere entro 20 (venti) giorni dalla data del provvedimento adottato. Le funzioni di componente il consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo le eventuali indennita' di missione, nonche' per il presidente le spese di rappresentanza.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 9
Art. 9. Il consiglio direttivo si compone: a) del direttore che lo presiede; b) del dirigente tecnico dell'istituto; c) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo; d) dei professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori nel numero di: 2 della 1ª sezione del gruppo scientifico-culturale; 1 della 2ª sezione dello stesso gruppo; 3 del gruppo tecnico-addestrativo. Inoltre con voto consultivo e limitatamente alle questioni attinenti alla loro categoria: 2 rappresentanti degli studenti dell'istituto, democratica niente eletti nel loro seno. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 10
Art. 10. Il consiglio direttivo: a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto; b) delibera sui programmi di insegnamento e sul loro coordinamento; c) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma; d) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione delle varie discipline contemplate dal piano di studi; e) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto; f) propone al consiglio di amministrazione, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, la nomina o la conferma del dirigente tecnico il dirigente tecnico deve avere la qualifica di professore di ruolo di educazione fisica; g) ogni anno, entro il mese di ottobre, propone al consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante; h) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica. Il consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno o sia motivatamente richiesto da un terzo dei membri assegnati. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 11
Art. 11. Il direttore dell'istituto e' eletto a maggioranza assoluta di voti dal consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgono per incarico un insegnamento. Dura in carica un triennio accademico e puo' essere rieletto. Al direttore sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 12
Art. 12. Il direttore: a) conferisce i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio; b) provvede al governo generale dell'istituto, vigila sul funzionamento didattico e degli uffici ed adotta, in ordine alla disciplina degli allievi, i provvedimenti di sua competenza e quelli urgenti da sottoporre a sollecito esame da parte del consiglio dei professori; c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori; d) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo; e) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 13
Art. 13. In caso di assenza o di impedimento, il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il consiglio direttivo, cui inoltre puo' demandare particolari funzioni indicandolo esplicitamente nella delega.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 14
Art. 14. Il consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'istituto ed e' convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede. Il consiglio dei professori: a) elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 9, lettere c) e d); b) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'istituto;
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 15
Art. 15. In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti, organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto; c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi di allievi dell'istituto per la partecipazione a saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede alla attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi a impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in localita' fuori dalla sede normale dell'istituto; g) propone al consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva. Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione. Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 16
Art. 16. Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, assumendone in pieno la responsabilita' giusta le norme legislative e regolamentari.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 17
Art. 17. L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 18
Art. 18. Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative alla ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo di istruzione media di 2° grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari. Non sono ammessi a concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica, coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 19
Art. 19. Il concorso comprende: a) visita medico-collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneita' alla visita medica esclude dalla ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta. La commissione giudicatrice sara' composta dal direttore, che la presiede, e da sei commissari nominati annualmente dal consiglio direttivo. La commissione procedera' all'espletamento del concorso suddividendosi nelle tre seguenti sottocommissioni composte da due commissari e dal direttore che le presiede: a) sottocommissione per la visita medica; b) sottocommissione per le prove di valutazione fisica; c) sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove, e' stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria. I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 20
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