DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 1501

Type DPR
Publication 1967-09-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Considerata la necessita' di sostituire il regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733; il regolamento per l'uso e la riproduzione dei cimeli e manoscritti, approvato con regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e il regolamento per il prestito dei libri e manoscritti, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 771;

Udito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733; il regolamento per l'uso e la riproduzione dei cimeli e manoscritti, approvato con regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126; e il regolamento per il prestito dei libri e manoscritti, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 774, sono abrogati.

Art. 2

E' approvato il nuovo regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica italiana, dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1968

Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 39. - GRECO

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 1

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali Art. 1. Le biblioteche pubbliche statali rette dal Ministero della pubblica istruzione si dividono in: 1° nazionali; 2° universitarie; 3° biblioteche aventi particolari compiti e funzioni; 4° biblioteche relative a sezioni musicali. a) Le biblioteche nazionali sono: la biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma; la biblioteca nazionale centrale di Firenze; la biblioteca nazionale "Sagarriga-Visconti Volpi" di Bari; la biblioteca nazionale Braidense di Milano; la biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli; la biblioteca nazionale di Palermo; la biblioteca nazionale universitaria di Torino; la biblioteca nazionale Marciana di Venezia. b) Le biblioteche universitarie sono: la biblioteca universitaria di Bologna; la biblioteca universitaria di Cagliari; la biblioteca universitaria di Catania; la biblioteca universitaria di Genova; la biblioteca universitaria di Messina; la biblioteca universitaria di Modena; la biblioteca universitaria di Napoli; la biblioteca universitaria di Padova; la biblioteca universitaria di Pavia; la biblioteca universitaria di Pisa; la biblioteca universitaria Alessandrina di Roma: la biblioteca universitaria di Sassari. c) Le biblioteche aventi particolari compiti e funzioni sono: la biblioteca statale di Cremona; la biblioteca Marucelliana di Firenze; la biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze; la biblioteca Riccardiana di Firenze; la biblioteca statale Isontina di Gorizia; la biblioteca statale di Lucca; la biblioteca Estense di Modena; la biblioteca Palatina di Parma; la biblioteca Angelica di Roma; la biblioteca Casanatense di Roma; la biblioteca dell'Istituto di archeologia e storia dell'arte di Roma; la biblioteca dell'istituto di storia moderna e contemporanea di Roma; la biblioteca medica statale di Roma; la biblioteca Vallicelliana di Roma. la biblioteca reale di Torino. d) Le sezioni musicali sono: la sezione musicale annessa al Conservatorio di S. Cecilia in Roma, retta dalle disposizioni di cui al regio decreto 2 marzo 1882, n. 716 ed al regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672; la sezione musicale della biblioteca Palatina di Parma, istituita con regio decreto 14 luglio 1889, n. 6431 e retta secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1891. ((2))

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 2

Art. 2. Oltre le biblioteche anzidette, vi sono biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali. Le biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali sono: la biblioteca del Monumento nazionale di Casamari; la biblioteca del Monumento nazionale di Cava dei Tirreni; la biblioteca del Monumento nazionale di Farfa; la biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata; la biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino; la biblioteca del Monumento nazionale di Montevergine; la biblioteca del Monumento nazionale dei Gerolamini di Napoli; la biblioteca del Monumento nazionale di S. Giustina di Padova; la biblioteca del Monumento nazionale di Praglia; la biblioteca del Monumento nazionale di Subiaco; la biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti. In tali biblioteche si applicano le norme del presente regolamento in quanto non contrastino con le norme speciali che le reggono.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 3

Art. 3. Il Ministro per la pubblica istruzione puo' provvedere con suoi decreti a specializzare alcune biblioteche, a riunire amministrativamente talune delle biblioteche minori ad altre maggiori della medesima citta', e, con il concerto del Ministro per il tesoro, ad istituire sezioni staccate.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 4

Art. 4. Le due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze hanno i seguenti compiti: a) raccogliere e conservare tutto quello che si pubblica in Italia e che esse ricevono in virtu' della legge per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni; b) documentare in modo completo la cultura italiana con l'acquisto delle opere che ne sono l'espressione e di quelle piu' importanti che la illustrano; c) documentare nella sua continuita' e generalita' anche la cultura straniera; d) assumere e coordinare iniziative e servizi bibliografici di interesse nazionale ed internazionale. La biblioteca nazionale centrale di Roma pubblica il bollettino delle opere moderne straniere acquisite dalle biblioteche pubbliche statali, che viene distribuito gratuitamente alle biblioteche pubbliche statali, alle soprintendenze bibliografiche, alle biblioteche pubbliche degli enti locali delle citta' capoluogo di provincia, alle biblioteche di facolta' universitarie, nonche' agli istituiti universitari ed alle scuole statali di secondo grado che ne facciano richiesta. Esso puo' inoltre costituire oggetto di scambio con pubblicazioni di pari importanza di enti e istituti italiani e stranieri. La biblioteca nazionale centrale di Firenze cura in cooperazione con il centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, la redazione della bibliografia nazionale italiana, contenente la descrizione delle opere ricevute per diritto di stampa, e, contemporaneamente, la redazione delle relative schede a stampa.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 5

Art. 5. Le altre biblioteche nazionali hanno i seguenti compiti: a) documentare nel modo piu' largo possibile la cultura italiana, con particolare riguardo a quella della regione in cui hanno sede; b) documentare la cultura straniera con l'acquisto delle piu' importanti e significative pubblicazioni; c) assumere e promuovere iniziative bibliografiche d'interesse regionale, d'intesa con la competente soprintendenza bibliografica. Nelle regioni in cui non esista una biblioteca nazionale i compiti di cui alle lettere a) e c) sono disimpegnati dalla biblioteca pubblica statale della citta' capoluogo di regione, la quale provvedera' ad acquistare anche le pubblicazioni straniere che appaiono indispensabili per gli studiosi delle varie discipline.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 6

Art. 6. Le biblioteche universitarie hanno i seguenti compiti: a) porgere ai discendenti i necessari sussidi per gli studi che si compiono nell'universita'; b) offrire ai docenti gli strumenti di ricerca propri della disciplina che essi professano, con particolare riguardo alle opere di consultazione e di carattere generale; c) promuovere, mediante opportuni accordi, un coordinamento con le biblioteche di facolta' e di istituto, specialmente al fine della formazione di cataloghi collettivi.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 7

Art. 7. Le biblioteche universitarie con sede in citta', ove non esista una biblioteca pubblica statale che possa soddisfare le esigenze, essenziali di ogni ramo della cultura o una biblioteca pubblica non statale che possa adeguatamente farne le veci, hanno, in aggiunta ai compiti indicati nell'articolo precedente, quelli spettanti a biblioteche pubbliche del tipo anzidetto.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 8

Art. 8. La biblioteca statale di Cremona, la biblioteca Marucelliana di Firenze, la biblioteca statale di Gorizia, la biblioteca statale di Lucca, la biblioteca Estense di Modena, la biblioteca Palatina di Parma assolvono, oltre i compiti derivanti dalle loro particolari tradizioni, anche i compiti assegnati alle biblioteche universitarie dal precedente art. 7.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 9

Art. 9. Le biblioteche Medicea, Laurenziana e Riccardiana di Firenze, le biblioteche Angelica, Casanatense e Vallicelliana di Roma assolvono i compiti derivanti dalla loro particolare formazione storica e, nell'ambito delle materie piu' largamente rappresentate nelle loro raccolte, concorrono al raggiungimento dei fini assegnati alle biblioteche nazionali centrali delle rispettive sedi.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 10

Art. 10. La biblioteca dell'istituto di archeologia e storia dell'arte, la biblioteca dell'istituto di storia moderna e contemporanea, la biblioteca medica statale di Roma curano l'integrazione e l'aggiornamento delle raccolte delle rispettive discipline.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 11

Art. 11. Nelle citta' dove sono piu' biblioteche pubbliche statali i loro direttori si riuniscono in comitato, presieduto e convocato almeno ogni sei mesi dal direttore di qualifica piu' elevata o di maggiore anzianita' nella qualifica, per deliberare sulle questioni di interesse comune attinenti al coordinamento degli acquisti del materiale librario, nonche' dei lavori catalografici e bibliografici, dei servizi, orari, periodi di chiusura delle biblioteche. Nelle citta' sedi di soprintendenze bibliografiche, il sovraintendente fa parte del comitato. Il comitato, ovvero, dove esso non esista, i singoli direttori delle biblioteche pubbliche statali, avranno cura di promuovere, anche con altre biblioteche pubbliche non statali della medesima citta', opportuni accordi diretti ad assicurare il migliore coordinamento delle attivita' degli istituti.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 12

Art. 12. Il materiale librario e documentario, gli oggetti d'interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nelle biblioteche sono affidati per la custodia e per la conservazione al direttore.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 13

Art. 13. E' obbligo di ogni impiegato dar subito notizia al direttore della biblioteca di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia. Dello smarrimento o della sottrazione di opere il direttore da' subito avviso all'impiegato che tiene il registro delle opere smarrite o sottratte, di cui all'art. 24 della lettera b).

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 14

Art. 14. Qualsiasi unita' di materiale librario e documentario che entra in biblioteca deve essere iscritto nel registro cronologico di entrata (mod. 1 e 1-bis). Nel registro di entrata possono tenersi distinte le registrazioni delle opere acquistate dalla biblioteca dalle registrazioni delle opere ad essa pervenute in dono, per lascito, per cambio o per diritto di stampa. Le biblioteche nelle quali le accessioni per diritto di stampa siano numericamente rilevanti possono adottare, per la registrazione relativa, ai fini di una piu' analitica distinzione statistica, il mod. 1-bis e debbono tenere separatamente la registrazione dei periodici. In ogni caso il numero di ingresso deve essere sempre in unica serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii. Per quanto riguarda il materiale librario, ogni opera avra' il proprio numero di ingresso. Per le opere in piu' volumi un distinto numero di ingresso sara' attribuito ad ogni volume. Per i periodici e per le opere che si pubblicano a dispense, il numero di ingresso verra' assegnato al primo fascicolo di ogni annata. Un distinto numero di ingresso sara' attribuito ugualmente anche ad ogni unita' del materiale documentario ed iconografico che non costituisca serie organica.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 15

Art. 15. Ogni biblioteca deve possedere: a) un inventario topografico dei manoscritti; b) un inventario topografico generale del materiale librario e documentario (mod. 2); c) inventari topografici speciali per gli oggetti d'interesse artistico, storico e scientifico (mod. 3); d) un inventario topografico dei mobili (mod. 4). Gli inventari sono tenuti a volume. Negli inventari e' rigorosamente vietato raschiare o cancellare con acidi. Le correzioni che sono necessarie si fanno in inchiostro rosso, in modo che si possa leggere quello che prima era scritto. Negli inventari di cui alle lettere a) e b) alla descrizione bibliografica essenziale di ogni opera si deve aggiungere ii numero progressivo che essa ha nel registro di entrata.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 16

Art. 16. Ogni biblioteca deve inoltre possedere: a) un catalogo alfabetico per autori o per titoli dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca puo' essere sostituito dall'inventario di cui alla lettera a) dell'art. 15 quando esso sia redatto in forma descrittiva e corredato dagli indici necessari. Per ogni manoscritto dato in lettura si deve notare sopra l'apposito schedone il nome del lettore che lo ha richiesto con tutte le indicazioni previste dal mod. 5. Gli schedoni vanno ordinati secondo la segnatura dei manoscritti e possono essere consultati dai lettori; b) un catalogo generale alfabetico per autori delle opere a stampa; c) un catalogo alfabetico per soggetti delle opere moderne a stampa; d) un catalogo sistematico almeno per le raccolte di opere moderne a stampa ordinato sistematicamente; e) un catalogo speciale per gli incunaboli; f) cataloghi per le carte geografiche, le incisioni, gli spartiti e i pezzi di musica, che non vanno inclusi nel catalogo generale degli stampati; g) un catalogo generale alfabetico per i periodici. Le biblioteche possono altresi' istituire per altre categorie o raccolte di materiale librario, documentario ed iconografico, altri speciali cataloghi, dando la precedenza alle collezioni piu' numerose e piu' importanti e tenendo inoltre conto di eventuali particolari esigenze dell'uso pubblico.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 17

Art. 17. Il Ministero impartisce le norme riguardanti la materiale struttura e la compilazione dei cataloghi alfabetici di cui all'articolo precedente, e, su proposta dei singoli direttori, autorizza l'impianto di nuovi cataloghi sistematici.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 18

Art. 18. Il catalogo alfabetico delle opere a stampa e l'indice alfabetico dei manoscritti debbono essere ordinati ciascuno in serie unica.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 19

Art. 19. I cataloghi e gli inventari fuori uso e gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l'acquisto di intere collezioni debbono essere conservati diligentemente in modo da permetterne la consultazione. Tutti i volumi aventi carattere di rarita' e di pregio che entrino in biblioteca per dono devono recare nell'interno della copertina un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono.

Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali- art. 20

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