DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. 1506
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La tabella 1 annessa allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facolta' di medicina e chirurgia viene aumentato da 14 a 18.
Art. 2
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 6 ottobre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Microbiologia lattiero-casearia" presso la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, e pertanto la tabella 1 per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della suddetta facolta' e' modificata nel senso che viene portato a 6 + 1.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 88. - GRECO
Convenzione istituzione per Microbiologia latterio casearia facolta' Agraria-art. 1
N. 85384-18493 di rep. Convenzione fra Universita' cattolica del Sacro Cuore e Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona per la istituzione di un posto convenzionato di ruolo di microbiologia lattiero-casearia presso la facolta' di agraria. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1967, millenovecentosessantasette, il giorno sei (6) del mese di ottobre, in Milano, largo Gemelli n. 1 a piano terreno, avanti a me dott. comm. Domenico Moretti, notaio residente in Milano, iscritto presso il collegio notarile distrettuale di questa citta', personalmente certo della identita' personale dei comparenti, senza assistenza di testimoni, perche' i comparenti stessi, trovandosi nelle condizioni di legge come confermano, concordemente vi rinunciano con me notaio. Personalmente si sono costituiti i signori: Franceschini prof. Ezio, nato a Vill'Agnedo (Trento) il 25 luglio 1906, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore e presidente del consiglio di amministrazione della Universita' cattolica del S. Cuore e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale 5 luglio 1967, che per copia conforme si allega A; Maffei rag. Giuseppe, nato a Pinzolo (Trento) il 18 novembre 1892 e residente a Cremona, via Baldesio, 2, industriale, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona e in tale sua qualita' avente i poteri per questo atto, come da verbale 22 novembre 1966, n. 19 che per copia conforme si allega B; Tra i quali: Premesso che lo statuto della Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'ordinamento della facolta' di agraria comprende fra gli insegnamenti complementari quello della microbiologia lattiero-casearia e in considerazione dell'alto valore scientifico e pratico degli studi di microbiologia che caratterizzano una parte importante della attivita' della facolta'; che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona intende integrare le sue iniziative concorrendo alla costituzione di una cattedra convenzionata di microbiologia lattiero-casearia ed e' venuta quindi nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo di microbiologia lattiero-casearia; che la facolta' di agraria, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, con delibere in data 9 dicembre 1966, 29 maggio 1967, 5 luglio 1967, hanno rispettivamente espresso parere favorevole all'istituzione della cattedra di microbiologia lattiero-casearia; e autorizzata la stipulazione della convenzione relativa; come il prof. Franceschini dichiara; che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona con provvedimento della Giunta camerale, ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1. La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona affinche', presso la facolta' di agraria della Universita' cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di microbiologia lattiero-casearia, si impegna a versare alla universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000,000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 5.
Convenzione istituzione per Microbiologia latterio casearia facolta' Agraria- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' cattolica in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione per Microbiologia latterio casearia facolta' Agraria- art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cremona si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione per Microbiologia latterio casearia facolta' Agraria- art. 4
Art. 4. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di microbiologia lattiero-casearia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione per Microbiologia latterio casearia facolta' Agraria- art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essi previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente da servizio, salvo eventuale responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione per Microbiologia latterio casearia facolta' Agraria- art. 6
Art. 6. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse della Universita' e' esente da ogni tassa a norma dell'[art. 45 delle legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Del che ho eretto questo atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, dispensandomi dalla lettura degli allegati. Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia e da me per dieci facciate e dodici righe. F.ti: Giuseppe MAFFEI - Ezio FRANCESCHINI - dott. Domenico MORETTI Registrato a Milano, atti pubblici, il 13 ottobre 1967, n. 16321 Serie F. Esatte L. 1.110. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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