DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1967, n. 1518
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che da' facolta' al governo della Repubblica di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446; Visto il proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente la disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo dell'igiene e della sanita' pubblica e l'art. 18 del titolo III concernente i servizi di medicina scolastica; Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel titolo III del proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente i servizi di medicina scolastica.
SARAGAT MORO - MARIOTTI - GUI - Bosco - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 1. - GRECO
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264- art. 1
Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Servizi di medicina scolastica. Art. 1. A tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, nell'ambito della provincia, sovraintende il medico provinciale, che li coordina d'intesa col provveditore agli studi, con il quale, e' prescritto almeno un incontro annuale nel mese di settembre. Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nell'ambito del territorio comunale o consorziale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dipende dall'ufficiale sanitario che ne promuove e coordina l'organizzazione e il funzionamento, previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 2
Art. 2. Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell'educazione igienico-sanitaria. Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d'urgenza, nell'ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite. Fermo restando il disposto dell'[art. 12, comma terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-02-11;264~art12-com3) e [quarto del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-02-11;264~art12-com4), i servizi di medicina scolastica utilizzano convenientemente le prestazioni degli istituti e dei centri che operano nel comune per finalita' assistenziali gratuite. Le amministrazioni comunali e consorziali provvedono, alla occorrenza, a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per i servizi specialistici necessari, allorche' non siano realizzabili nella sfera operativa della medicina scolastica.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 3
Art. 3. I comuni, i consorzi di comuni o le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, sono tenuti a provvedere i locali idonei per il servizio di medicina scolastica. Nei casi nei quali risulti impossibile disporre di idonei locali, puo' provvedersi mediante unita' ambulatoriali mobili. Spetta ai comuni di provvedere alle relative attrezzature nei modi che saranno stabiliti nel regolamento comunale di cui all'art. 10. Gli enti pubblici ed i privati gestori di scuole hanno analogo obbligo nei rispettivi istituti
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 4
Art. 4. I locali da adibirsi ad ambulatori debbono ricavarsi di regola dall'edificio scolastico. Soltanto in casi particolari di difficolta' ambientali preesistenti potra' essere autorizzato dall'ufficiale sanitario l'esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori del detto edificio purche' in sede propria, distinta da altri servizi di medicina sociale.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 5
Art. 5. L'amministrazione provinciale, promuovendo e sollecitando la partecipazione anche di enti pubblici sanitari operanti nell'ambito della provincia puo' integrare o istituire i servizi di medicina scolastica, principalmente quelli specialistici di cui all'[art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-02-11;264~art12), quando i comuni soli, o riuniti in consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente. Ai servizi di medicina scolastica si applicano le disposizioni dell'art. 92, secondo comma e seguenti, del [testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265) ([regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265)). Contro i provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la sanita', che decide sentito il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 6
Art. 6. L'autorita' sanitaria comunale concorda con le autorita' scolastiche, con gli enti pubblici o i privati gestori di scuole o istituti le disposizioni circa la scelta e l'uso dei locali da adibirsi ai servizi di medicina scolastica. Gli ufficiali sanitari devono tener conto delle esigenze didattiche prospettate dalle autorita' scolastiche prima di adottare provvedimenti che incidano sul funzionamento della scuola. Il medico provinciale e il provveditore agli studi risolvono di concerto i conflitti che possono derivare dalla contemporaneita' dell'azione sanitaria con quella scolastica in modo che sia evitato ogni irrazionale turbamento delle funzioni scolastiche e di quelle sanitarie. Il medico provinciale, d'intesa col provveditore agli studi promuove le iniziative dirette allo sviluppo dell'educazione sanitaria da attuarsi nelle scuole ed istituti della provincia, e puo' avvalersi dell'opera dei centri di educazione sanitaria. A tal fine, al principio di ogni anno scolastico, il medico provinciale invia le opportune istruzioni e direttive agli ufficiali sanitari tenendone informato il provveditore agli studi.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 7
Art. 7. Gli ambulatori di medicina scolastica devono essere costituiti almeno da due locali di cui uno adibito alle visite e uno alla attesa. Gli ambulatori debbono essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalita' ed essere attrezzati in modo idoneo per consentire una efficace azione diagnostica e l'esecuzione di interventi di medicina preventiva nella forma piu' adatta e piu' ampia possibile, nonche' la prestazione di eventuali soccorsi d'urgenza da parte del medico scolastico e del personale sanitario ausiliario. L'idoneita' dei locali e delle attrezzature deve essere riconosciuta dall'ufficiale sanitario, il quale provvede al controllo dei materiali tecnici in dotazione e alla custodia dei verbali di consegna e di riconsegna dei materiali stessi da parte dei sanitari addetti. Il medico provinciale vigila sull'azione svolta dagli ambulatori scolastici, e propone, ove occorra, il completamento e miglioramento delle attrezzature.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 8
Art. 8. Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico: a) il registro delle visite effettuate; b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole; c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni; d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario. Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d'ufficio e particolarmente: 1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della sanita'; 2) i rapporti delle indagini domiciliari; 3) risultati degli accertamenti diagnostici; 4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti. Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264- art. 9
Art. 9. Il personale avente attribuzioni specifiche nel servizio di medicina scolastica e' costituito oltre che dall'ufficiale sanitario: a) da un medico scolastico o da piu' medici scolastici di cui uno responsabile dell'andamento del servizio; b) da personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici di infanzia; c) dal direttore sanitario di istituti pediatrici di ricovero e di cura pubblici o privati, quando egli assuma la finzione del medico scolastico per l'esistenza di scuole interne. Il personale suindicato stabilira' e manterra' stretti contatti con il capo dell'istituto scolastico o direttore della scuola e con il personale dagli stessi dipendente per le necessarie intese di collaborazione e di armonizzazione del servizio sanitario con quello scolastico.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 10
Art. 10. Il comune o il consorzio stabilisce nei propri regolamenti di igiene le norme relative all'organizzazione dei servizi di medicina scolastica, secondo le disposizioni generali del presente regolamento; determina inoltre il numero dei medici scolastici occorrenti per il servizio generico e specialistico e del personale sanitario ausiliario, anche in relazione alle scuole speciali e alle classi differenziali e ne stabilisce, a norma degli articoli seguenti, la posizione giuridica e il trattamento economico. Le disposizioni aggiuntive ai regolamenti predetti dovranno essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In casi di inadempienza, su richiesta del medico provinciale, sara' provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e provinciale.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 11
Art. 11. Nei comuni o consorzi con popolazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia e relativi consorzi e negli altri comuni o consorzi che non intendono avvalersi della facolta' concessa dal [secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-02-11;264~art13-com2), saranno di norma adibiti al servizio medico scolastico, almeno un medico scolastico generico per ogni 2000 alunni o frazione superiore a 1000 e almeno una unita' di personale sanitario ausiliario per ogni 1000 alunni o frazione superiore a 500, anche in relazione alla dislocazione territoriale della scuola. I comuni, i consorzi di comuni, o in via sostitutiva o integrativa, le province provvedono ad assicurare il fabbisogno di personale medico generico e specialistico: 1) mediante l'istituzione di posti di organico per le rispettive categorie o specializzazioni; 2) mediante il conferimento di incarichi a medici liberi professionisti, che non comportino rapporto di pubblico impiego; 3) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici che svolgono attivita' di carattere sanitario, sempre che tali convenzioni rientrino nei rispettivi fini istituzionali. Nelle convenzioni saranno precisati gli obblighi, le modalita' e le condizioni per il regolare svolgimento del servizio. Nelle stesse forme previste dal precedente comma si provvede nei riguardi del personale sanitario ausiliario.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 12
Art. 12. Gli incarichi nei servizi di medicina scolastica generica dovranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli a medici in possesso di uno o piu' titoli fra quelli sotto indicati in ordine di preferenza: a) servizio di ruolo prestato in qualita' di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanita'; b) servizio di ruolo in qualita' di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura; c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia; d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria od in cliniche universitarie; e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura; f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura; g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico; h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g); i) idoneita' conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d); l) specializzazione in branche di malattie sociali; m) altri incarichi o servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico; n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; o) pubblicazioni e altri lavori scientifici. Per gli incarichi nei servizi di medicina scolastica specialistica, i servizi prestati ed i titoli devono intendersi riferiti alle singole specializzazioni.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 13
Art. 13. L'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medico di ruolo dei servizi di medicina scolastica generica e specializzata svolti dai comuni, dai consorzi e dalle province, salvo quanto disposto dal presente regolamento, sono disciplinati dalle norme delle leggi e dei relativi regolamenti concernenti il personale medico degli uffici sanitari comunali e consorziali o quello assunto dalle province per i servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente nelle province. Si applicano altresi' ai medici scolastici generici e specialisti di ruolo le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsto per i medici di ruolo degli uffici sanitari comunali e consorziali o assunti stabilmente dalle province, contenute nei regolamenti degli enti locali indicati nel comma precedente, salvo le norme che per speciali esigenze saranno emanate dagli enti medesimi per i servizi specialistici.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 14
Art. 14. Nei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio di ruolo prestato in qualita' di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanita'; b) servizio di ruolo in qualita' di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura; c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia; d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie; e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura; f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura; g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico; h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g); i) idoneita' conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d); l) specializzazione in branche di malattie sociali; m) altri incarichi o servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico; n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 15
Art. 15. Al concorso pubblico per il posto di medico scolastico specialista di ruolo possono partecipare coloro che oltre a possedere i requisiti richiesti per l'assunzione di personale medico scolastico generico, siano provvisti del titolo di libera docenza, o di specializzazione, o di servizio continuativo ininterrotto della durata di almeno due anni prestato in cliniche universitarie o in reparti specialistici di ospedali o presso altri enti assistenziali, inerente al posto messo a concorso.
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 16
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