DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 1524

Type DPR
Publication 1967-04-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1.931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale per il commercio "B. L. Lagrange" di Torino;

Considerata la necessita' di adeguare la tabella dello istituto predetto alla situazione organica delle scuole tecniche commerciali "B. L. Lagrange" di Torino, "Valperga di Caluso" di Torino e di Chieri, soppresse con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, all'uopo istituendo, in via transitoria, due posti di insegnante di ruolo, da riassorbire con le prime successive vacanze, previa riduzione del numero delle ore da affidare per incarico;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Articolo unico

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, viene sostituita da quella annessa al presente decreto, con effetto dal 1 ottobre 1965.

SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 90. - GRECO

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio "B. L. Lagrange" di Torino n. 2 Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale); n. 3 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale); n. 2 Sezioni per addetto alla contabilita' d'azienda (triennale); per complessive classi n. 19. Numero Qualifica dei posti --------------------------------------------------------------------- Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (1ª categoria) . . . . . . . 1 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A). . . . . . . . . . . 8+ 2 (1) 3. Segretario economo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4. Applicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5. Magazzinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6. Aiutanti tecnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 7. Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Personale incaricato 8. Incarichi di insegnamento per complessive 435 ore settimanali. -------------- (1) I due posti di insegnamento sopra accennati saranno riassorbiti al formarsi delle prime corrispondenti vacanze che si definiranno nei dieci posti complessivi. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO

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