DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1528

Type DPR
Publication 1967-08-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 30 settembre 1966 che modifica l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1726, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 1957, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 1871, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 315 dell'11 dicembre 1962, con il quale e' stato istituito l'istituto professionale per il commercio di Stato, "P. Metastasio" di Roma;

Considerato che in Anzio funziona una scuola professionale di tipo alberghiero che e' stata coordinata con l'istituto professionale per il commercio "P. Metastasio" di Roma, e autorizzata dall'anno scolastico 1962-63 dal Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunita' di regolarizzare formalmente il funzionamento della predetta scuola professionale;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1967 all'istituto professionale per il commercio "P. Metastasio" di Roma e' coordinata la scuola professionale alberghiera di Anzio. A decorrere dalla stessa data il predetto istituto professionale assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio e alberghiero.

Art. 2

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726, e' sostituito dal seguente: Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori del commercio e dell'industria alberghiera. Esso e' costituito dalle seguenti scuole e sezioni professionali: 1) scuola professionale per attivita' e impieghi commerciali con sezioni per: addetto alla segreteria d'azienda (triennale): 5 sezioni; addetto alla contabilita' d'azienda (triennale): una sezione; 2) scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per: addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); addetto ai servizi di sala e bar (biennale): 2 sezioni.

Art. 3

Il contributo previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726 e' elevato da L. 32.000.000 a L. 157.390.000.

Art. 4

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1726 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 1871, viene sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1967. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT Gui - TAVIANI - COLOMBO - ANDREOTTI - CORONA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 60. - CARUSO

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio e alberghiero "Metastasio" di Roma N. 5 sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale); N. 1 sezione per addetto alla contabilita d'azienda (triennale); N. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); N. 2 sezioni per addetto ai servizi di sala e bar (biennale). Per complessive classi n. 24. Numero Qualifica dei posti 1. Preside senza insegnamento (I categoria)........ 1 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)............. 10 3. Insegnanti tecnici-pratici (1)................. 4 4. Segretario economo............................. 1 5. Applicati...................................... 3 6. Magazzinieri................................... 1 7. Aiutanti tecnici............................... 1 8. Bidelli........................................ 9 Personale incaricato 9. Incarichi d'insegnamento per complessive 570 ore settimanali. 10. Insegnanti tecnici-pratici (1)................ 3 (1) Il trattamento economico di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici. N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.