DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1532
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 19 ottobre 1961, con il quale e' stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1960 l'istituto professionale di Stato per il commercio "M. Buonarroti" di Roma, intitolato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1966 al nome di "N. Garrone";
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1675, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 1965 con il quale e' stato istituito l'istituto professionale di Stato per il commercio "U. di Savoia" di Roma;
Considerato che la scarsa popolazione scolastica dello istituto predetto non giustifica il mantenimento di un istituto autonomo;
Ritenuto che le esigenze della popolazione scolastica possono essere egualmente soddisfatte trasformando lo istituto medesimo in scuola coordinata dell'istituto professionale per il commercio "N.
Garrone" di Roma;
Considerata d'altro lato l'opportunita' di adeguare, in conseguenza, l'organizzazione dell'istituto professionale per il commercio "N. Garrone" di Roma, tenendo conto della situazione organica del citato istituto professionale "U. di Savoia" all'uopo istituendo, in via transitoria, un posto di insegnante di ruolo, da riassorbire con la prima successiva vacanza previa riduzione delle ore da affidare per incarico;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1967 l'istituto professionale di Stato per il commercio "U. di Savoia" di Roma, e' trasformato in scuola professionale coordinata con lo istituto professionale di Stato per il commercio "N. Garrone" di Roma.
Art. 2
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, e' sostituito dal seguente: "Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori del commercio". Esso e' costituito da una scuola professionale per attivita' e impieghi commerciali, con sezioni per: addetto alla segreteria d'azienda (triennale): n. 3 sezioni; addetto alla contabilita' d'azienda (triennale): n. 3 sezioni; addetto agli uffici turistici (triennale): n. 2 sezioni; applicato ai servizi amministrativi (biennale): una sezione; stenodattilografo (biennale): n. 3 sezioni.
Art. 3
Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, e' elevato da L. 63.000.000 a L. 188.270.000.
Art. 4
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, dell'istituto professionale per il commercio "N. Garrone" di Roma viene sostituita da quella annessa al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 5
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1967. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 18. - GRECO
Tabella
Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio "N. Garrone" di Roma N. 3 sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale); N. 3 sezioni per addetto alla contabilita' d'azienda (triennale); N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale); N. 3 sezioni per stenodattilografo (biennale); N. 2 sezioni per addetto agli uffici turistici (triennale). Per complessive classi n. 32. Personale di ruolo Numero Qualifica dei posti ------------------------------------------------------------------ 1. Preside senza insegnamento (I categoria). . . . . . . . 1 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A). . . . . . . . . . . 13+1 (1) 3. Segretario economo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4. Applicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5. Personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Personale incaricato 6. Incarichi d'insegnamento per complessive 798 ore settimanali. --------------- (1) Il posto sopra accennato sara' riassorbito al formarsi delle prime corrispondenti vacanze, che si delineeranno nei 14 posti complessivi. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO
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