LEGGE 28 maggio 1867, n. 3717

Type Legge
Publication 1867-05-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Sono estese alle Provincie Venete e Mantovana con effetto dal 1° gennaio 1867 in poi: a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sull'entrata fondiaria, secondo la Legge del 14 luglio 1864, n. 1830, e secondo il Decreto del 28 giugno 1866, n. 3023; b) La Legge del 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, n° 2276, che determina l'aliquota della imposta stessa, ed il Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.