LEGGE 28 maggio 1867, n. 3718

Type Legge
Publication 1867-05-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle Provincie Venete e Mantovana rimane fissato in complesso, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova Legge del conguaglio generale dell'imposta fondiaria del Regno, in lire 12,248,300, e viene ripartito come segue: Pei terreni e fabbricati delle Provincie Venete lire 10,810,544; Pei terreni della Provincia Mantovana lire 1,195,015; Pei fabbricati della Provincia Mantovana lire 242,741; Questo contingente così ripartito sarà applicato dal 1° gennaio 1867 sulla base dei respettivi estimi attuali, premessa per la Provincia Mantovana la separazione dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni.

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