LEGGE 28 maggio 1867, n. 3719

Type Legge
Publication 1867-05-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla Legge 14 luglio 1864, n. 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex-Pontificie e delle Provincie Napoletane, come appare dalla unita tabella A, restando ferme nel resto le disposizioni della detta Legge 14 luglio. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla Legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla Legge 11 maggio successivo, n. 2276.

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