LEGGE 30 giugno 1867, n. 3757
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati al 30 giugno del corrente anno dalla Legge 29 dicembre 1866, n. 3431, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1867. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Firenze addì 30 giugno 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. Tecchio.
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