LEGGE 30 giugno 1867, n. 3768
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È pubblicata, ed avrà vigore nelle Provincie della Venezia e in quella di Mantova, la Legge 25 giugno 1865, n. 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti, purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi da che andrà in esecuzione la presente Legge, facciano, esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'articolo 20 della preaccennata Legge 25 giugno 1865. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Firenze addì 30 giugno 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. F. De Blasiis.
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