LEGGE 28 luglio 1867, n. 3820

Type Legge
Publication 1867-07-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La Legge del 24 gennaio 1864, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali è estesa alle Provincie della Venezia e di Mantova. Alle disposizioni transitorie di detta Legge viene aggiunto e sarà comune a tutto il Regno il seguente: «Articolo 23. Per le affrancazioni che avranno luogo a tutto l'anno 1871 il valore delle derrate e la quantità delle indeterminate prestazioni in natura, accennati nei due ultimi capoversi dell'articolo 6 della citata Legge, saranno desunti e stabiliti sulla base del prezzo e della quantità media di un ventennio a contare dal 1848 al 1867, inclusivamente. Dal 1° gennaio 1872 in poi si avrà per base il decennio, come è disposto negli anzidetti capoversi. E tale decennio sarà contato dal 1862 al 1871, inclusivamente.» Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 28 luglio 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. Tecchio.

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