LEGGE 28 luglio 1867, n. 3821
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa straordinaria di lire un milione trecento ottantamila per la trasformazione di armi portatili, da inscriversi in apposito capitolo del Bilancio del Ministero della Guerra, con la denominazione di Spesa straordinaria per trasformazione di armi portatili, ripartitamente in due esercizi come infra, cioè: Esercizio 1867, Capitolo 38 bis, L. 800,000 Esercizio 1868, id. » 580,000 ------------ L. 1,380,000 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 28 luglio 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. G. Di Revel.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.