LEGGE 28 luglio 1867, n. 3831
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine stabilito nell'articolo 5 della Legge 23 aprile 1865, n. 2247, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1867. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 28 luglio 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. G. Di Revel. F. Pescetto.
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