LEGGE 15 agosto 1867, n. 3847
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare dei giovani nati nell'anno 1846 nelle Provincie Venete e in quella di Mantova, giusta le Leggi ed il Regolamento sul reclutamento dell'Esercito ivi pubblicate e rese esecutorie coi Regi Decreti 4 novembre e 16 dicembre 1866, n. 3323 e 3468.
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