LEGGE 15 agosto 1867, n. 3850
Art. 1
Ogni qualvolta il Tribunale di terza istanza di Venezia annullerà una sentenza di un Consiglio di disciplina della Guardia nazionale, compreso nella sua giurisdizione, rimetterà gli atti e le carte ad un Consiglio di disciplina diverso da quello che ha pronunziata la prima sentenza.
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