LEGGE 15 agosto 1867, n. 3853
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'articolo 18 della Legge 14 agosto 1862, n. 800, è sostituito il seguente: «La Corte dei conti ogni quindici giorni comunicherà direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei Deputati lo elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.» Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 15 agosto 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi.
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