LEGGE 15 agosto 1867, n. 3854
Art. 1
È stanziata sul bilancio del Ministero delle Finanze al capitolo 47 la somma di lire cinquecento mila, per sussidio, durante un anno, agli impiegati che attualmente si trovano in disponibilità nella Città e Provincia di Palermo, e che non siano applicati a temporanee Commissioni di stralcio, o ad altro servizio dello Stato, o non abbiano al cessare della loro disponibilità diritto a pensione di riposo.
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