LEGGE 15 agosto 1867, n. 3855
Art. 1
Le case, la cui costruzione fu iniziata nella Città di Palermo prima che venisse promulgata la Legge del 26 gennaio 1865, e rimaste poi incompiute, saranno esenti dall'imposta fondiaria per anni otto in deroga all'articolo 18 di detta Legge, qualora entro tre anni dalla promulgazione della presente disposizione transitoria ne sia terminata l'edificazione.
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