LEGGE 15 agosto 1867, n. 3859
Art. 1
È autorizzata ad intiero carico dello Stato la spesa di tre milioni duecento venticinque mila lire per il compimento delle dighe di tramontana e di mezzogiorno del porto di Malamocco, e per l'approfondamento ed allargamento dè canali di grande navigazione dell'Estuario di Venezia.
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