LEGGE 15 agosto 1867, n. 3862
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di lire centocinquantamila (L. 150,000) da iscriversi sul Bilancio passivo del Ministero dell'Interno, esercizio corrente 1867, capitolo 15 - Beneficenza. Spese diverse da destinarsi alla cura ed in sussidio dei colerosi poveri nelle varie Provincie del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 15 agosto 1867. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio. U. Rattazzi.
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