LEGGE 15 agosto 1867, n. 3910
Art. 1
Una Giunta d'arbitri, composta del Prefetto della Provincia di Grosseto, del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà, come amichevole compositrice, inappellabilmente e senza solennità di forme, tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre e del prezzo dovuto in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico, già gravanti il territorio dell'ex-principato di Piombino in conformità dei Motuproprii granducali del 15 luglio 1840 ed 11 gennaio 1845, e del Decreto del Regio Governo della Toscana del 9 marzo 1860.
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